COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ROMA SEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NASTA DARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 5/B DEL 17.10.2002 (Gara: ROMA SEI – CONSALVO del 12.10.2002 – Campionato Juniores Prov.le)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ROMA SEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NASTA DARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 5/B DEL 17.10.2002 (Gara: ROMA SEI – CONSALVO del 12.10.2002 – Campionato Juniores Prov.le) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § considerato che in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore NASTA DARIO sono state addotte giustificazioni che possono ritenersi abbastanza attendibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che in effetti il comportamento del NASTA, anche se pienamente censurabile, non può ritenersi particolarmente minaccioso e non risulta aver provocato alcun danno fisico al direttore di gara; § che il tutto può concretizzarsi in un atto inconsulto dettato da eccessiva foga nel contestare, quale capitano, una grave decisione da parte dell’arbitro (concessione di un rigore); § che non vi sono stati ulteriori atteggiamenti violenti o reiterate minacce ed offese; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore NASTA DARIO da 6 a 4 giornate effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
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