COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PASSERO VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 6/B DEL 24.10.2002 (Gara CETUS TORRE MAURA – CASTEL LEVA DIVINO AMORE del 20.10.2002 – Camp. Juniores Provinciale)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PASSERO VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 6/B DEL 24.10.2002 (Gara CETUS TORRE MAURA – CASTEL LEVA DIVINO AMORE del 20.10.2002 – Camp. Juniores Provinciale) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerando che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica dell’allenatore PASSERO VINCENZO sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; che, in effetti, da parte dell’allenatore PASSERO non è stata posta in essere alcuna particolare violenza e non ha arrecato al direttore di gara alcun nocumento DELIBERA di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica dell’allenatore del CASTEL LEVA DIVINO AMORE, Sig. PASSERO VINCENZO da 6 a 4 giornate. La tassa di reclamo va restituita.
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