COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2003 A CARICO DEL DIRIGENTE FRATINI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 10 DEL 21.11.2002 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – BARCO MURIALDINA del 16.11.2002 – Camp. Jun. Prov. )

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2003 A CARICO DEL DIRIGENTE FRATINI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 10 DEL 21.11.2002 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – BARCO MURIALDINA del 16.11.2002 – Camp. Jun. Prov. ) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del dirigente FRATINI ANGELO non possono che confermare che lo stesso entrava indebitamente in campo andando a colpire un giocatore della squadra avversaria; § rilevato che il gesto si è concretizzato nel fare ingresso nel terreno di giuoco senza alcuna autorizzazione e comunque colpendo un giocatore con la bandierina; § che il dirigente sportivo nella circostanza assistente arbitrale, dovrebbe essere di esempio per i giocatori soprattutto se giovani; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali che possano indurre questa Commissione a rivisitare la sanzione impartita; § considerato che il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, pertanto alla luce dei fatti così come contestati la squalifica appare adeguata DELIBERA · di confermare la squalifica del dirigente sportivo Sig. FRATINI ANGELO fino al 30 giugno 2003. · La tassa di reclamo va incamerata.
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