COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. COOP. VIS AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 GENNAIO 2003 A CARICO DEI CALCIATORI NECCO ANTONIO E PRECETTI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 11 DEL 28.11.2002 (Gara: COOP VIS AURELIA – VALLE AURELIA del 23.11.2002 – Camp. Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 16/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. COOP. VIS AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 GENNAIO 2003 A CARICO DEI CALCIATORI NECCO ANTONIO E PRECETTI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 11 DEL 28.11.2002 (Gara: COOP VIS AURELIA – VALLE AURELIA del 23.11.2002 – Camp. Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe, sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che in entrambi i casi può solo ipotizzarsi che i due calciatori abbiano voluto intenzionalmente lanciare il pallone verso l’arbitro per colpirlo; § che l’unica cosa certa è che il pallone è stato lanciato nella direzione dell’arbitro, ma senza che lo stesso fosse colpito; § che può ben ipotizzarsi che i due calciatori in uno scatto di rabbia, per aver perduto la partita ed il primo posto in classifica, abbiano lanciato via il pallone e magari nella direzione dell’arbitro, ma manca la certezza o la prova che l’intenzione fosse quella di colpirlo; § che il fatto di non aver colpito l’arbitro non può comunque certo giustificare il gesto che rimane comunque riprovevole; § che sembra però potersi, sia pure in parte, rivalutare la posizione dei due calciatori, riducendone la squalifica in modo più adeguato all’effettività dell’accaduto; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre la squalifica dal 31 gennaio 2003 al 15 gennaio 2003. § La tassa di reclamo va restituita
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