COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 ED ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CRL DEL 07/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CETUS TORREMAURA 1021 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FOURNEAU FRANCESCO E GAIAS ALESSIO PARTECIPANTI ALLA GARA TOR LUPARA – CETUS TORREMAURA DEL 18.1.2003 – CAMP. JUN. PROV. DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 6/2/2003 ED ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N° 49 CRL DEL 07/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CETUS TORREMAURA 1021 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FOURNEAU FRANCESCO E GAIAS ALESSIO PARTECIPANTI ALLA GARA TOR LUPARA – CETUS TORREMAURA DEL 18.1.2003 – CAMP. JUN. PROV. DI ROMA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori in epigrafe in quanto non avrebbero scontato la seconda giornata di squalifica comminata con il Com. Uff. n. 14/b del 19.12.2002; § ritenuto, in via preliminare, che il calciatore CICCONE CRISTIAN, ha scontato il turno di squalifica inflittogli, nella gara NUOVA ITRI – BORGO HERMADA del 18.1.2003 – Campionato Jun. Prov., e pertanto, la sua partecipazione alla gara in epigrafe deve ritenersi assolutamente legittima; § ritenuto, altresì, che l’assunto della reclamante risulta fondato e corrispondente alle risultanze degli atti ufficiali, limitatamente ai calciatori STAMEGNA e PALAZZO, e va pertanto considerata irregolare la partecipazione degli stessi alla gara in questione, delibera § di comminare alla Società NUOVA ITRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100,00; § di inibire il dirigente accompagnatore SACCOCCIO DANILO fino al 21 febbraio 2003; § di squalificare i calciatori STAMEGNA DOMENICO e PALAZZO ANTONIO per una giornata di gara; La tassa reclamo va restituita.
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