COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. PRIMA PORTA S.R. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16/B DEL 16.1.2003. (Gara: MORLUPO – PRIMA PORTA S.R. del l’11.1.2003 – Campionato Jun. Prov.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. PRIMA PORTA S.R. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16/B DEL 16.1.2003. (Gara: MORLUPO – PRIMA PORTA S.R. del l’11.1.2003 – Campionato Jun. Prov.) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore DE SANTIS MARCO possono ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli occorsi; · che il comportamento del calciatore è senz’altro pienamente censurabile ma può ragionevolmente ricondursi ad un raptus improvviso ed incontrollabile; · che tale status, come ammesso dallo stesso arbitro davanti a questa Commissione, potrebbe essere stato causato dal clima particolarmente infuocato che aveva assunto la gara per alcune pesanti decisioni prese dal direttore di gara contro la squadra del DE SANTIS (2 rigori ed una espulsione); · che la tensione accumulata dal calciatore è sfociata, a seguito di una nuova decisione arbitrale contro la sua squadra e dallo stesso non condivisa, in una irrefrenabile rabbia che lo ha indotto a scagliarsi contro l’arbitro spingendolo e scalciandolo senza però procurargli danni fisici; · che, può quindi ragionevolmente ritenersi che il DE SANTIS non abbia inteso arrecare nocumento fisico all’arbitro, ma abbia soltanto voluto dare sfogo alla sua rabbia in maniera scomposta ed irragionevole; · che, pur restando del tutto ingiustificabile, e pertanto adeguatamente punito, il comportamento del calciatore, si può trovare, nelle sopraccitate considerazioni, una qualche motivazione per ridurre parzialmente la squalifica comminata, rendendola più adeguata alle effettive responsabilità; DELIBERA · di accogliere il reclamo e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore DE SANTIS MARCO dal 30.6.2006 al 30.6.2005. La tassa di reclamo va restituita.
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