COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 9 DEL CGS, IN MERITO ALLA GARA FIUGGI TERME – VEROLI DEL 25.1.2003 – CAMP. PROV.LE JUNIORES (FR).

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 13/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 9 DEL CGS, IN MERITO ALLA GARA FIUGGI TERME – VEROLI DEL 25.1.2003 – CAMP. PROV.LE JUNIORES (FR). Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi della disposizione citata, ha annullato i provvedimenti relativi alla gara in epigrafe, adottati dal competente Giudice Sportivo e pubblicati sul Com. Uff. n. 17 del 29.1.2002 Com. Prov.le di Frosinone, rimettendo gli atti per un nuovo esame alla Commissione Disciplinare. In effetti talune delle decisioni adottate appaiono incongrue per difetto. In particolare, di eccezionale gravità appare il comportamento dell’allenatore BERTUCCI DANIELE che ha commesso un gesto di violenza consumata ai danni dell’arbitro e lo ha più volte minacciato ed insultato; Considerando anche che per il suo ruolo in un’attività riservata a giovani atleti l’incolpato avrebbe dovuto tenere ben altro atteggiamento. Parimenti incongrua è la squalifica comminata al capitano della squadra BOCCARDI MASSIMILIANO, responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CGS di atto di grave violenza commessa da un calciatore non identificato. Tutto ciò premesso DELIBERA Di infliggere all’A.S. FIUGGI TERME la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 nonchè l’ammenda di Euro 150,00; di squalificare fino al 25.1.2007, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del CGS, il capitano dell’A.S. FIUGGI TERME BERTUCCI DANIELE a tutto il 31.12.2006; di estendere a tutto il 31.5.2004 l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC all’Assistente Arbitrale dell’A.S. FIUGGI TERME PIRAZZI MASSIMO (già inibito quale dirigente fino al 5.2.2003 con il Com. Uff. N. 17 del 23.1.2003; di squalificare fino a tutto il 10.2.2003 il massaggiatore dell’A.S. FIUGGI TERME BERTUCCI GIANNINO (sanzione già scontata); di inibire fino a tutto il 5.2.2003 il dirigente accompagnatore ufficiale ALBAMONTE GIANNINO (A.S. Fiuggi Terme) (sanzione già scontata).
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