COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA: VIGILI URBANI – ROMANA GAS DEL 26.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE. SQUALIFICA DEL CALCIATORE THIERY EMANUELE FINO AL 30.1.2005 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 N. 2 CGS, PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 20.3.2003 – Camp. Jun. Prov. di Roma

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DELL’8/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA: VIGILI URBANI – ROMANA GAS DEL 26.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE. SQUALIFICA DEL CALCIATORE THIERY EMANUELE FINO AL 30.1.2005 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 N. 2 CGS, PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 20.3.2003 – Camp. Jun. Prov. di Roma La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e la nota pervenuta il 15 aprile 2003 dal G.S. Vigili Urbani, con la quale si indica il calciatore De Valeri Simone come autore del gesto di violenza attribuito ad un tesserato non identificato; rilevato che con la decisione descritta in epigrafe è stato sanzionato, ai sensi del richiamato articolo 2 n. 2 del CGS, il calciatore Thiery Emanuele nella qualità di capitano della squadra; osservato che la decisione, non impugnata nei termini, è divenuta inappellabile ed è passata in giudicato; ritenuto preliminarmente, prescindendo da ogni questione sulla tempestività e ritualità dell’indicazione del calciatore responsabile, effettuata solo in questa sede dalla società di appartenenza, che si debba accertare la effettiva responsabilità del calciatore in questione, non essendo certo sufficiente la sola dichiarazione della società, confermata dal Thiery il successivo 15 aprile 2003 con autonoma nota, ritenuto conseguentemente necessario rimettere gli atti all’Ufficio Indagine della F.I.G.C. affinché acquisisca dichiarazione del calciatore indicato come responsabile, nonché ogni altro elemento necessario per pervenire alla certa individuazione del responsabile; ORDINA Trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli accertamenti descritti in motivazione. Manda al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.
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