COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Provinciale juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 82 DEL 15.5.2003 (Gara: CDQ TORRE MAURA – DLF CIVITAVECCHIESE del 14.5.2003 – Camp. Jun. Prov.)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Provinciale juniores - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 82 DEL 15.5.2003
(Gara: CDQ TORRE MAURA – DLF CIVITAVECCHIESE del 14.5.2003 – Camp. Jun. Prov.)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ osservato preliminarmente che la reclamante, rispettando le disposizioni relative all’abbreviazione dei termini, aveva fatto pervenire in data 16.5.2003 via fax il reclamo poi rimesso per le vie ordinarie a mezzo raccomandata A.R.;
§ ritenuto che, pertanto, si deve invocare la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 87 del 23.5.2003 adottata in quanto il fax di cui sopra, era stato, per mero errore, trattenuto agli atti del Giudice Sportivo;
§ osservato che nel merito le lagnanze della reclamante appaiono fondate in quanto il direttore di gara non ha provveduto ad affidare la sua autovettura al dirigente responsabile della Società e la stessa si trovava parcheggiata non nelle immediate vicinanze del campo di gioco
DELIBERA
· di annullare la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 15.5.2003;
· di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata.
· La tassa reclamo va restituita.
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