COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE E DEL CALCIATORE TROMBETTA FIORAVANTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL SUDDETTO CALCIATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: GIADA MACCARESE – PESCATORI OSTIA dell’8.3.2003 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Regionale Juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE E DEL CALCIATORE TROMBETTA FIORAVANTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 A CARICO DEL SUDDETTO CALCIATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: GIADA MACCARESE – PESCATORI OSTIA dell’8.3.2003 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che i due ricorsi, vertendo sulla medesima sanzione disciplinare, possono essere unificati in sede di giudizio; ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore TROMBETTA FIORAVANTE, sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore ricostruzione degli occorsi; che, davanti a questa Commissione, il direttore di gara ha precisato che mentre era con altri giocatori, si è sentita arrivare alle spalle un pallone che gli procurava un certo dolore; voltandosi si è diretta verso il TROMBETTA che riteneva poter essere l’autore del gesto, contestandogli l’accaduto e l’assoluta mancanza di rispetto; che il calciatore non ha replicato e dopo 10 minuti è andato a giustificarsi, precisando che il calcio era state del tutto involontario e non vi era certo alcuna intenzionalità di colpirlo, e Le chiedeva comunque scusa; che lo stesso arbitro, anche se con qualche dubbio, non può non escludere la veridicità di quanto asserito dal giocatore; che una certa veridicità, nell’assunto del TROMBETTA, si può trarre dalla considerazione della notevole distanza fra lo stesso e il direttore di gara – circa 25/30 metri; che è ben difficile che da tale distanza possa ritenersi di poter colpire con certezza una persona, e quindi può presumersi che il TROMBETTA in un gesto di rabbia per la sconfitta subita abbia inferto al pallone una certa forza, magari indirizzandolo in una direzione, dove purtroppo vi era il direttore di gara; che sembra possano sussistere buoni motivi per rivalutare la posizione del calciatore comminandogli una squalifica adeguata alle effettive responsabilità, significando comunque che gesti del genere sono assolutamente da evitare; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore TROMBETTA FIORAVANTE dal 31.3.2004 al 31.5.2003. § La tassa di reclamo va restituita.
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