COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 3/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21/09/2002 CECCANO – CINECITTA BETTINI APPIO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 3/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21/09/2002 CECCANO - CINECITTA BETTINI APPIO La Soc. CINECITTA' BETTINI APPIO, nel far seguito al preannuncio ha proposto reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Precisa la Soc. CINECITTA' BETTINI che la squadra avversaria nel corso dell'incontro ha utilizzato quattro calciatori cosiddetti "fuori quota", in aperto contrasto con il dettato del C.U. n. 1 del 1.7.2002 - art. 3/H - comma b - pag. 12 - che recita esplicitamente" .... è consentito l'impiego di due calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1983 in poi. Per tale motivo la ricorrente chiede l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 del CGS. Visti gli atti ufficiali si rileva che la Soc. CECCANO ha schierato inizialmente in campo i calciatori fuori quota MEZZONI ANTONIO (25.9.1983) DEL MONTE ANTONIO (8-7-83) e successivamente il calciatore COMPAGNONE GUIDO (25-2-83) , subentrato al 1° del secondo tempo al calciatore MINGARELLI FABRIZIO nato il 4.8.1985 e non il 4.8.1983 come sostiene la ricorrente nell 'esposto presentato. La norma impartita con il già citato C.U. n. 1 del 1.7.2002 stabilisce che è consentito l'impiego di due calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 1983 in poi. In base a tale principio non sono ammesse deroghe per cui l'impiego di un calciatore fuori quota in sostituzione di altro fuori quota è ammesso purchè non venga superato il limite complessivo di due calciatori fuori quota. Nel caso in esame la Soc. CECCANO ha utilizzato complessivamente nel corso dell'incontro oggetto del presente ricorso tre calciatori fuori quota. Sono pertanto da considerarsi assumibili le doglianze avanzate dalla S oc. CINECITTA' BETTINI APPIO. Ciò premesso, visto l'art. 12 comma 5 del CGS si decide a) di accogliere il reclamo presentato dalla Soc. CINECITTA' BETTINI APPIO; b) di infliggere quindi alla Soc. CECCANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 La tassa reclamo si restituisce.
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