COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/09/2002 SEZZE LATINA – EUR NOVA CITTA FUTURA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 28/09/2002 SEZZE LATINA - EUR NOVA CITTA FUTURA L'EUR NOVA C.F. nel far seguito al preannuncio, ha presentato rituale ricorso nei termini avverso la regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. La Soc. EUR NOVA C.F. fa presente che la squadra avversaria ha schierato inizialmente due calciatori fuori quota nati nell'anno 1983, sostituiti entrambi nel corso della gara, con altri due calciatori fuori quota nati nel 1983. Ciò facendo sostiene la ricorrente la squadra di casa ha eluso le disposizioni impartite con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2002 art. 3 - H - comma b - pag. 12 che prevede l'impiego di due calciatori "fuori quota" nati nell'anno 1983. Per tale motivo chiede l'EUR NOVA C.F. l'applicazione in proprio favor e dell'art. 12 comma 5 del CGS Visti gli atti ufficiali si rileva che la Soc. SEZZE LATINA ha schierato in campo sin dall'inizio dell'incontro i calciatori nati nel 1983 B ARONI ALESSANDRO e FOGGIA MARCO, sostituiti nel corso della stessa con i calciatori SOCCODATO GIOVANNI e RAMOS ALEX entrambi nati nel 1983. Come già sostenuto in precedenti occasioni è consentito l'impiego di due calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 1983 in poi. In base a tale principio non sono ammesse deroghe, per cui l'impiego di un calciatore fuori quota, in sostituzione di altro fuori quota, è ammesso purchè non venga superato il limite complessivo di due calciatori fuori quota. Nel caso in esame la Soc. SEZZE LATINA ha utilizzato complessivamente nel corso dell'incontro oggetto del presente ricorso, quattro calciatori fuori quota. Da tutto ciò emerge chiaramente che sono assumibili le doglianze avanzate dalla Soc. EUR NOVA C.F. Ciò premesso, visto l'art. 12 comma 5 del CGS SI DECIDE a) di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. EUR NOVA C.F.; b) di infliggere alla Soc. SEZZE LATINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. La tassa reclamo si restituisce.
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