COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28/09/2002 PRO CISTERNA – BORUSSIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28/09/2002 PRO CISTERNA - BORUSSIA La Soc. BORUSSIA dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo ha proposto rituale ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. La ricorrente fa presente che alla verifica pre-partita del campo di giuoco, una delle due porte presentava una evidente inclinazione di uno dei due pali tale da rendere irregolare l'intera conformazione delle porte. Secondo quanto precisa la Soc. BORUSSIA nel proprio esposto l'irregolarità di cui sopra è stata anche fatta rilevare al direttore prima dell'inizio dell'incontro e che nel corso dello stesso incontro la reclamante segnalava che le linee di delimitazione del terreno di giuoco erano diventate pressochè inesistenti, a causa dell'improvvisa gran dinata. Il dirigente della Società ricorrente chiedeva quindi all'arbitro, presentando apposita riserva scritta di non disputare l'incontro per l'ir regolarità iniziale del campo di giuoco. Sostiene sempre la Soc. BORUSSIA che il direttore di gara, malgrado ciò ordinava alle due squadre di scendere in campo, invitando il dirigente della società a presentare apposita riserva scritta e conseguente ricorso ai competenti organi giudicanti. Tutto ciò premesso, la Soc. BORUSSIA chiede la ripetizione dell'incontro. Visti gli atti ufficiali dall'esame dei quali si rileva che l'arbitro ha precisato preliminarmente nel proprio rapporto, che la gara veniva sospesa per circa tre minuti, esattamente al 36' del I tempo e ripresa al 39' per un improvvisa e forte grandinata e che la Soc. BORUSSIA al termine dell'incontro gli presentava una riserva scritta riguardante la regolarità del campo di giuoco. Appare a questo punto evidente il contrasto tra quanto sostiene la reclamante che, a suo parere, avrebbe rispettato il contenuto della norma di cui all'art. 24 comma 7 lett. b) del CGS che stabilisce "nei casi di irregolarità del campo di giuoco l'apposita riserva scritta deve essere presentata all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro ..." e quanto invece riferisce l'arbitro nel proprio rapporto. In tali situazioni, come già riferito più volte, prevale, in caso di discordanza, il contenuto del referto arbitrale che, in base all'art. 31 del CGS è da ritenersi fonte unica e privilegiata di prova. Ciò premesso, questo Organo Giudicante ritiene che non possono essere accolte le rimostranze avanzate dalla soc. BORUSSIA con il presente ricorso. Visto quindi l'art. 12 del CGS SI DECIDE di respingere il reclamo proposto dalla Soc. BORUSSIA confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PRO CISTERNA - BORUSSIA 4 – 3 La tassa si incamera.
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