COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FRASCATI LUPA GIOC – CECCANO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Regionale Juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FRASCATI LUPA GIOC - CECCANO L'A.S. FRASCATI LUPA GIOC, dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo, ha proposto, nei termini, rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Eccepisce la ricorrente che l'A.S. CECCANO, contravvenendo alla regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ha schierato inizialmente come guardalinee di parte, un calciatore della squadra e che successivamente nel corso della gara lo sostituiva con un dirigente facendolo così prendere parte al giuoco. Per tale motivo chiede l'A.S. FRASCATI LUPA GIOC l'applicazione nei propri confronti dell'art. 12 del CGS. Visti gli atti ufficiali, dall'esame dei quali si evince che l'A.S. CECCANO iniziava l'incontro facendo svolgere la funzione di assistente di parte al calciatore indicato in distinta con il n. 17 MINTACI ANTONIO e che al 1° del 2° tempo entrava in campo, in sostituzione del calciatore indicato in lista con il numero 9 TERENZI LORETO. La Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisce che "un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore. Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato della funzione di assistente di parte, purchè non sia stato espulso". Da quanto sopra detto appare evidente che l'A.S. CECCANO ha disatteso il contenuto della già citata regola 6 e quindi conseguentemente sono da considerarsi assumibili le doglianze avanzate dall'A.S. FRASCATI LUPA GIOC. Visto pertanto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di accogliere il reclamo presentato dall'A.S. FRASCATI LUPA GIOC; b) di infliggere all'A.S. CECCANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. La tassa va restituita.
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