COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. BORUSSIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 A CARICO DEL DIRIGENTE AULETTA SANTINO E DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 24.10.2002 (Gara: BORUSSIA – EUR NOVA del 12.10.2002 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. BORUSSIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 A CARICO DEL DIRIGENTE AULETTA SANTINO E DELL’AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 24.10.2002 (Gara: BORUSSIA – EUR NOVA del 12.10.2002 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’osservatore arbitrale; § ritenuto che i fatti, in tutta la loro materialità e gravità sono stati puntualmente confermati in sede di audizione diretta dell’osservatore arbitrale a cui è stato fisicamente impedito di accedere nello spogliatoio arbitrale per svolgere la sua funzione che, lo si rammenta, è di altissimo contenuto tecnico e didattico e viene svolta non solo nell’interesse degli arbitri ma anche delle Società; § osservato peraltro che non può dirsi pienamente provata l’identità del dirigente che ha impedito all’osservatore arbitrale di accedere nello spogliatoio, ponendogli una mano sul petto, identificato in un primo tempo come AULETTA SANTINO; § ritenuto che la sanzione pecuniaria a carico della Società si appalesa a questo punto incongrua per difetto, dovendosi porre a carico della stessa anche il comportamento del dirigente non sicuramente identificato; DELIBERA § di accogliere il reclamo nella parte relativa alla inibizione del dirigente AULETTA SANTINO che viene annullata; § di aumentare l’ammenda a carico della Società da € 300,00 a € 400,00. § La tassa reclamo va restituita.
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