COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 07/12/2002 – FORMIA CALCIO – SEZZE SETINA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 07/12/2002 - FORMIA CALCIO - SEZZE SETINA L'A.S. Sezze Setina, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto rituale ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara in oggetto, per aver la Societa' Formia utilizzato nel corso dell'incontro, complessivamente tre calciatori nati nel 1983, contravvenendo al le norme impartite con il Comunicato Uiciale n. 1 del 1/7/2002 che stabiliscono la partecipazione di due calciatori fuori quota nati nel 1983. Per tale motivo chiede la ricorrente l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 del C.G.S.. Visti gli atti uficiali rilevato che in effetti all'incontro di cui trattasi nelle fila della Societa' Formia hanno partecipato inizialmente i calciatori AVALLONE Davide (nato il 26/06/1983) e VENDITOZZI Luca (nato il 21/09/1983) e successivamente, nel corso dell'incontro il calciatore AVALLONE (1983) veniva sostituito con altro calciatore GRASSI Diego (nato il 28/06/1983) e che pertanto sono assumibili le rimostrannze avanzate dalla Societa' Sezze Setina in quanto la squadra di casa ha utilizzato erroneamente tre calciatori nati nel 1983, anziche' i due regolamentari. Visto quindi l'art. 12 comma 5 del C.G.S. SI DECIDE a) di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' Sezze Setina e di infliggere, quindi, alla Societa' Formia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 La tassa si restituisce.
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