COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Regionale Juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CLUB OLIMPICO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CACCIALINO DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: CLUB OLIMPICO ROMANO – VIGOR PERCONTI del 18.1.2003 – Camp. Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Regionale Juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CLUB OLIMPICO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CACCIALINO DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 44 DEL 23.1.2003 (Gara: CLUB OLIMPICO ROMANO – VIGOR PERCONTI del 18.1.2003 – Camp. Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore CACCIALINO DOMENICO non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una ricostruzione degli occorsi; § che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto fatto presente in sede di primo referto e ha ricostruito con dovizia di particolari e con estrema precisione il comportamento del CACCIALINO; § che il CACCIALINO ha reiteratamente cercato di impedire all’arbitro di procedere all’espulsione di un proprio compagno di gara che era venuto a diverbio con un avversario prima spintonandolo, e successivamente prendendolo per la parte posteriore della divisa impedendogli di allontanarlo – ed infine afferrandolo per un braccio, ingiuriandolo ed offendendolo in maniera pesante; § che tenuto conto della estrema sicurezza dimostrata dall’arbitro nella ricostruzione degli occorsi, non sembra possano sussistere motivi per rivalutare la posizione del CACCIALINO; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore CACCIALINO DOMENICO fino al 30.6.2003.
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