COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 6/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 22/02/2003 – SAVIO S.R.L. – CORNETO TARQUINIA V.D.V.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO Regionale Juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 57 del 6/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 22/02/2003 - SAVIO S.R.L. - CORNETO TARQUINIA V.D.V. La Soc. CORNETO TARQUINIA dopo aver preannunciato telegraficamente reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara indicata in oggetto. Sostiene la reclamante che nel corso dell'incontro di cui trattasi la Soc. SAVIO ha effettuato sei sostituzioni di calciatori, anzichè le cinque previste dalle norme regolamentari stabilite con il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2002. per tale motivo chiede l'A.S. CORNETO TARQUINIA l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5 del CGS Visti gli atti ufficiali e rilevato dall'esame degli stessi che in effetti risulta che la soc. SAVIO ha effettuato nel corso della gara sei sostituzioni contravvenendo in tal modo al disposto di cui al com. Uff . n. 1 del 1.7.2002, che stabilisce il limite massimo delle sostituzioni in cinque calciatori. Infatti dal referto arbitrale dove vengono evidenziate le sostituzioni risulta che i calciatori usciti dal campo sono (nrr. 8 - 9 - 10 - 7 - 11 e 6) mentre i subentranti sono i calciatori riportanti i numeri d i maglia (16 - 15 - 14 - 17 - 13 e 18). Da ciò si può concludere che le doglianze avanzate dalla ricorrente, trovano riscontro negli atti ufficiali e che quindi si può affermare che l'incontro in argomento non ha avuto regolarità di svolgimento. Visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S. CORNETO TARQUINIA con incameramento della relativa tassa b) di infliggere quindi alla A.S. SAVIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2.
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