COMITATO REGIONALE LAZIO – COPPA LAZIO 2 CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA LEONINA PIETRALATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2003 A CARICO DEL CALCIATORE GANDINI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: MONTECOMPATRI – N.LEONINA PIETRALATA del 23.10.2002 – Coppa Lazio II Cat.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - COPPA LAZIO 2 CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA LEONINA PIETRALATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2003 A CARICO DEL CALCIATORE GANDINI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 31.10.2002 (Gara: MONTECOMPATRI – N.LEONINA PIETRALATA del 23.10.2002 – Coppa Lazio II Cat.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che il fatto ascritto al calciatore incolpato si connota come ingiurioso, minaccioso e violento, arrivando fino a colpire con uno schiaffo la mano dell’arbitro che reggeva il taccuino ed i cartellini, all’atto dell’espulsione; § osservato che la Società non nega gli accadimenti ma si limita ad una lettura più benevola in relazione alle reali intenzioni del calciatore, in sostanza si sarebbe trattato di un’accesa protesta e non di violenza; § ritenuto che tale impostazione non trova alcun conforto nelle chiare risultanze del rapporto arbitrale; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. § La tassa reclamo va incamerata.
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