COMITATO REGIONALE LAZIO – TORNEO ROMA SPORT SHOW 2002 – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. PROMARCELLINA AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30-6-2006 DEL CALCIATORE GIOSI ANDREA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICALE N. 11 DEL 12-9-2002. GARA VALLE AURELIA – PRO MARCELLINA DEL 25-5-2002. TORNEO ROMA SPORT SHOW 2002

COMITATO REGIONALE LAZIO - TORNEO ROMA SPORT SHOW 2002 - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. PROMARCELLINA AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30-6-2006 DEL CALCIATORE GIOSI ANDREA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICALE N. 11 DEL 12-9-2002. GARA VALLE AURELIA – PRO MARCELLINA DEL 25-5-2002. TORNEO ROMA SPORT SHOW 2002 La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; · ritenuto preliminarmente che il Direttore di Gara ha precisato in sede di audizione diretta che, nel momento in cui ha subito il calcio alle terga, si stava già girando, richiamato da voci alle sue spalle, ed in virtù di tale movimento dinamico ha potuto vedere il calciatore GIOSI ANDREA ritirare la gamba indietro, pur non avendo visto l’atto di sferrare il calcio; · osservato altresì che l’Arbitro ha precisato che non ha subito alcuna conseguenza fisica dal gesto del calciatore, sia per le modalità del gesto che della parte del corpo attinta; · ritenuto che le osservazioni della reclamante in merito ad un presunto errore di persona non possono essere confermate sia perché il Direttore di Gara è certo dell’autore del gesto in virtù della richiamata dinamica, sia perché la reclamante non fornisce alcun elemento per individuare l’autore effettivo della violenza; · considerato comunque, alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di Gara che il gesto, pur violento, non ha comportato conseguenze fisiche ed è stato sferrato non per far male ma più come dileggio della figura arbitrale e, quindi, la sanzione irrogata deve essere sensibilmente ridimensionata come da dispositivo; DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore GIOSI ANDREA (Pro Marcellina) dal 30.6.2006 al 31.12.2003.
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