COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commssione Disciplinare Prot. n. 11 – Reclamo Pol. Audace Gaiazza Valverde avverso la regolarità della gara Audace Gaiazza Valverde-Nuova Gargiullo 1949 del 27.10.2001 – Camp. 2° categoria girone D

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 17 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commssione Disciplinare Prot. n. 11 - Reclamo Pol. Audace Gaiazza Valverde avverso la regolarità della gara Audace Gaiazza Valverde-Nuova Gargiullo 1949 del 27.10.2001 - Camp. 2° categoria girone D La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Cassissa Stefano, nato il 25.6.1982, schierato dalla Società Nuova Gargiullo 1949 nella gara indicata in epigrafe, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva che il calciatore Cassissa Stefano, nato il 25.6.1982, non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara in esame perché con C.U. n° 13 del 25.10.2001 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una giornata di gara per recidività in ammonizioni formali. Poiché l’art. 17 comma 2 CGS stabilisce che le squalifiche dei tesserati devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale il Cassissa ha partecipato alla gara in posizione irregolare con le conseguenze previste dall’art. 12 comma 5 CGS. Per questi motivi la C.D. delibera di infliggere alla Società Nuova Gargiullo 1949 la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 2-0 e l’ammenda di Lit. 250.000 e di infliggere al calciatore Cassissa Stefano, nato il 25.6.1982, un’ulteriore giornata di squalifica. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto deve essere restituita.
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