COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Reclamo U.S. Murta 1992 avverso la squalifica del calciatore Poggi Eugenio fino al 30 Giugno 2004. Gara Murta 1992-Genova S. Gottardo del 16.12.2001 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 21 del 20.12.2001 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 - Reclamo U.S. Murta 1992 avverso la squalifica del calciatore Poggi Eugenio fino al 30 Giugno 2004. Gara Murta 1992-Genova S. Gottardo del 16.12.2001 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 21 del 20.12.2001 C.P. Genova Con la motivazione ”non espulso. A fine gara, mentre rientrava nello spogliatoio, colpiva l’arbitro con un violento colpo alla nuca con il palmo della mano che lo lasciava momentaneamente stordito” il G.S. squalificava il calciatore Poggi Eugenio fino al 30 Giugno 2004. Tale provvedimento viene impugnato dall’U.S. Murta, società di appartenenza del calciatore, la quale sostiene che a fine gara l’arbitro aveva brevemente sostato davanti all’ingresso del suo spogliatoio, in attesa che la persona incaricata della custodia delle chiavi, intervenisse per aprire la porta; in quel frangente era sorta una discussione tra il direttore di gara ed i calciatori diretti al loro spogliatoio posto in posizione successiva a quello dell’arbitro, ma nessuno – tanto meno il Poggi – aveva colpito l’arbitro nei modi e con la gravità riferite sul rapporto. La reclamante chiede pertanto l’annullamento e/o la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Poggi Eugenio. Il reclamo non merita l’accoglimento. Quanto dedotto dall’U.S. Murta non trova riscontro ne sul referto di gara ne sul supplemento rilasciato dall’arbitro che, intervenuto in giudizio a richiesta di questo giudicante, ha confermato quanto già riferito sul rapporto precisando altresì di non avere alcun dubbio sull’identità del Signor Poggi Eugenio, quale persona che lo aveva colpito alla nuca con un violento colpo usando il palmo della mano. La sanzione equa ed appropriata al grave fatto violento va pertanto confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo dell’U.S. Murta avverso la squalifica del calciatore Poggi Eugenio e dispone l’incameramento della tassa versata.
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