COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 – Reclamo U.S. Albianese Calcio avverso l’inibizione inflitta al dirigente Bruno Fazzini fino al 28.2.2002. Gara Albianese – Olimpia del 23.12.2001 Campionato 3^ categoria. C.U. n. 23 del 3.1.2002 C.P. Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 31/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 - Reclamo U.S. Albianese Calcio avverso l'inibizione inflitta al dirigente Bruno Fazzini fino al 28.2.2002. Gara Albianese - Olimpia del 23.12.2001 Campionato 3^ categoria. C.U. n. 23 del 3.1.2002 C.P. Spezia L’U.S. Albianese Calcio ha proposto reclamo avverso l’inibizione fino al 28.2.2002 inflitta al sig. Bruno Fazzini, indicato sulla distinta di gara quale dirigente accompagnatore della squadra. La Commissione, rilevato che il reclamo è stato sottoscritto dallo stesso Fazzini, Presidente del sodalizio che, come tale, non può rappresentare la Società per tutta la durata dell’inibizione, decide di esaminarlo considerandolo come inoltrato in proprio. Ciò premesso, esaminato il ricorso e gli atti ufficiali rilevato: che il ricorrente chiede l’affrancamento o, in subordine, la congrua riduzione della sanzione affermando di non essere assolutamente entrato con la forza nello spogliatoio dell’arbitro, di non averlo offeso ne minacciato e di non essere stato per nulla allontanato, ipotizzando uno scambio di persona e chiedendo di ascoltare in qualità di testimoni, il capitano della squadra e l’allenatore e i dirigenti della squadra ospite; che tali affermazioni non trovano riscontro sulle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata, ex art. 32 lett. a1 CGS, nel quale si accerta che il Signor Fazzini, al termine del primo tempo, era entrato a forza nello spogliatoio dell’arbitro, il quale lo aveva “più volte” invitato ad uscire, e nel frangente lo aveva minacciato; che è processualmente inutile l’audizione dei testimoni richiesti dal ricorrente, le cui dichiarazioni non potrebbero mai, per regolamento, superare il referto di gara, unico documento sul quale s’incardina il giudizio sportivo; che è ininfluente, ai fini sanzionatori, il fatto che l’arbitro, contrariamente a quanto riportato sul C.U., non riferisca di aver effettivamente allontanato il Fazzini, e che non v’è dubbio alcuno sulla sua identificazione, avendo il direttore di gara potuto controllare, nell’immediatezza del fatto, i documenti depositati e da lui ancora custoditi; che la sanzione appare equa e appropriata all’infrazione commessa; P.Q.M la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e pone a carico del reclamante la tassa.
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