COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Prot. n. 47 – Reclamo FBC United Rebocco 1995 avverso la squalifica del calciatore Ivani Luca per quattro giornate. Gara Romitomagra G. – Rebocco del 20.1.2002 Campionato di 2° categoria C.U. n. 26 del 24.1.2002 Comitato Provinciale Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Prot. n. 47 - Reclamo FBC United Rebocco 1995 avverso la squalifica del calciatore Ivani Luca per quattro giornate. Gara Romitomagra G. - Rebocco del 20.1.2002 Campionato di 2° categoria C.U. n. 26 del 24.1.2002 Comitato Provinciale Spezia. Con la seguente motivazione “schiaffeggiava la mano dell’arbitro che si accingeva ad estrarre il cartellino per un’ammonizione, rivolgendo frase offensiva allo stesso”, il G.S. sanzionava il calciatore Ivani Luca con la squalifica per quattro giornate. Avverso il provvedimento propone rituale reclamo l’FBC United Rebocco 1995 chiedendo la riduzione della squalifica perché il proprio tesserato aveva agito impulsivamente per protestare contro la decisione del direttore di gara che aveva fischiato un rigore contro la propria squadra a seguito di un fallo da lui stesso commesso; ma non aveva ecceduto in offese gravissime e, per quanto attiene allo schiaffeggiamento della mano dell’arbitro intento ad estrarre il cartellino, era stato spinto nel parapiglia dai molti calciatori intervenuti a seguito del fatto. Visti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare decide di non accogliere il reclamo. La tesi sostenuta dalla società, ricorrente in fatti similari, non è affatto credibile, essendo impossibile che uno schiaffetto alla mano dell’arbitro possa in qualche modo essere provocato dagli spintonamenti conseguenti al parapiglia creatosi per protestare. In altre parole lo schiaffo, o schiaffetto che dir si voglia, è un gesto che per l’effettuazione non può prescindere dalla volontà di chi lo compie. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto avverso la squalifica del calciatore Ivani Luca che, equa ed appropriata all’infrazione commessa, deve essere confermata.
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