COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo Pol. Cosseria avverso decisioni del G.S. in ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Santa Cecilia Albissola – Cosseria del 17.2.2002. C.U. n. 29 del 21.2.2002 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 - Reclamo Pol. Cosseria avverso decisioni del G.S. in ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Santa Cecilia Albissola - Cosseria del 17.2.2002. C.U. n. 29 del 21.2.2002 C.P. Savona In merito alla gara in epigrafe, il Giudice Sportivo squalificava i calciatori Ramognino Diego, Levratto Eros e Di Leo Simone rispettivamente per una, due e quattro gare, inibiva il dirigente Pizzorno Ercole a tutto il 7 Marzo 2002 ed infliggeva l’ammenda di Euro 52,00 a carico della Pol. Cosseria. Con reclamo generico spedito il 23 Febbraio 2002 e con successiva appendice integrativa al medesimo inviata a mezzo telefax il 27.2.2002, la Pol. Cosseria ha impugnato le decisioni sopra riportate contestando la veridicità degli atti ufficiali. Praticamente la reclamante nulla riconosce di quanto è riportato sul referto di gara e chiede di discuterne in un “incontro civile” tra l’arbitro, i giocatori e i dirigenti. Il reclamo è inammissibile per la parte che impugna la squalifica del calciatore Levratto e l’inibizione del dirigente Pizzorno: trattasi di sanzioni inferiori al minimo per le quali è ammesso l’appello [art. 41 punto 3 lett. a) e b) CGS]; deve essere respinto per le altre sanzioni. Ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sulla base degli atti ufficiali, che godono, se espressi in forma chiara e coerente, del privilegio di prova assoluta, che non può mai essere vinta da dichiarazioni di parte, rigettate le richieste della società in merito al confronto con l’arbitro perché tassativamente vietato dalle norme, sia la squalifica del calciatore Di Leo Simone, reo di un comportamento volgare e gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro (una donna) prima e dopo l’espulsione, che l’ammenda inflitta per le intemperanze e le minacce del pubblico al direttore di gara per tutta la durata del secondo tempo, appaiono sanzioni eque ed appropriate e vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso come sopra presentato dalla Pol. Cosseria per le sanzioni inflitte ai calciatori Levratto Eros e Ramognino Diego ed al dirigente Pizzorno Ercole e delibera di respingerlo per le altre sanzioni appellate. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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