COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Prot. n. 42 – Reclamo Villaggio Sport San Salvatore avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Polisportiva Pieve Ligure-Villaggio Sport San Salvatore del 20.1.2002 C.U. n. 24 del 17.1.2002 C.P. Chiavari

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Prot. n. 42 - Reclamo Villaggio Sport San Salvatore avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Polisportiva Pieve Ligure-Villaggio Sport San Salvatore del 20.1.2002 C.U. n. 24 del 17.1.2002 C.P. Chiavari Sostenendo l’irregolare partecipazione del calciatore Picasso Stefano, nato il 13.10.82, schierato dalla Pol. Pieve Ligure malgrado squalificato, la Soc. Villaggio Sport San Salvatore chiede vedersi assegnata la vittoria a tavolino nella gara del Campionato Juniores Provinciale Pieve Ligure - Villaggio Sport San Salvatore del 20.1.2002, secondo il disposto dell’art. 12 comma 5 lett. a) CGS. Nulla ha controdedotto la Pol. Pieve Ligure malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita l’accoglimento. Dal C.U. n. 24 del 17.1.2002 C.P. Chiavari risulta che il calciatore Picasso Stefano è stato squalificato per una giornata perché al termine della precedente gara del Campionato Juniores Provinciale aveva tenuto comportamento offensivo verso l’arbitro. Tale sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale dello stesso campionato successiva alla pubblicazione del provvedimento, cioè nella gara Pieve Ligure - Villaggio Sport San Salvatore del 20.1.2002 (terminata col risultato di 1-0), laddove invece il Picasso fu, come risulta dagli atti ufficiali, effettivamente schierato. Tale irregolare partecipazione del calciatore alla gara sopra menzionata, comporta pertanto l’applicazione, a carico della Pol. Pieve Ligure, della sanzione prevista dal sopra richiamato articolo del CGS. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Soc. Villaggio Sport San Salvatore, delibera di infliggere alla Pol. Pieve Ligure la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Pieve Ligure - Villaggio Sport San Salvatore del 20.1.2002 col punteggio di 0-2. Infligge al calciatore Picasso Stefano la squalifica per un’ulteriore giornata e alla Pol. Sportiva Pieve Ligure l’ammenda di € 150 (centocinquanta). Nulla per la tassa reclamo che addebitata in conto deve essere restituita.
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