COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo Pol. Audace Gaiazza Valverde avverso la squalifica del calciatore Rebora Simone per cinque giornate. Gara Audace Gaiazza Valverde-G. Mora del 1.12.2001 Camp. Juniores Regionale. C.U. n. 20 del 6.12.2001 C.R. Liguria.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 23 del 8/01/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 - Reclamo Pol. Audace Gaiazza Valverde avverso la squalifica del calciatore Rebora Simone per cinque giornate. Gara Audace Gaiazza Valverde-G. Mora del 1.12.2001 Camp. Juniores Regionale. C.U. n. 20 del 6.12.2001 C.R. Liguria. Avverso il provvedimento con cui il G.S. ha inflitto al calciatore Rebora Simone, tesserato per la Soc. Pol. Audace Gaiazza Valverde la sanzione della squalifica per cinque giornate per il comportamento tenuto durante la gara Audace Gaiazza Valverde – G. Mora del 1.12.2001 (espulso al 30’ del 2° t. per protesta si sfilava la fascia di capitano e la tirava all’arbitro, colpendolo al volto) ha proposto reclamo la Pol. Audace Gaiazza V. chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno dell’istanza la Società afferma che il calciatore si era avvicinato all’arbitro in occasione dell’espulsione di un compagno per chiederne i motivi, insistendo in modo educato, ma senza sfilarsi la fascia dal braccio. In sede di audizione il rappresentante del sodalizio riproponeva le stesse eccezioni chiedendo al Collegio di tener conto anche dei buoni precedenti disciplinari del proprio tesserato. La Commissione, letti gli atti, rileva che il gravame è infondato. Giova ancora una volta ricordare che non è consentito, dalle norme che regolano il procedimento sportivo, stravolgere, con dichiarazioni completamente contrarie, il resoconto arbitrale che, quando appare stilato in forma chiara ed univoca, come nel caso in oggetto, riveste valore di prova assoluta. La sanzione, che appare appropriata all’infrazione commessa (grave ingiuria al direttore di gara), deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Audace Gaiazza Valverde in ordine alla squalifica del calciatore Rebora Simone e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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