COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 07/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo S.C. Rivasamba P.S. avverso la squalifica del calciatore Levrini Christian fino al 24.2.2002. Gara Rivasamba-Cicagna del 12.1.2002 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 25 del 17.1.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 07/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 - Reclamo S.C. Rivasamba P.S. avverso la squalifica del calciatore Levrini Christian fino al 24.2.2002. Gara Rivasamba-Cicagna del 12.1.2002 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 25 del 17.1.2002 L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver espulso il calciatore Levrini Christian, tesserato per la società Rivasamba, perché, mentre lo stava ammonendo per la seconda volta, questi lo aveva insultato e spintonato “con forza” facendolo sbilanciare, ed aveva manifestato atteggiamento minaccioso ed aggressivo finché era stato bloccato da tre compagni di squadra. Il G.S. squalificava il calciatore fino al 24.2.2002. Contro tale sanzione reclama la S.C. Rivasamba P.S., ritenendola eccessiva perché il Levrini nell’occasione avrebbe, con gesto di stizza, appoggiato le mani sul petto dell’arbitro senza peraltro spingerlo. In buona sostanza, ammette l’errore del calciatore, ma sottolineandone la venialità, chiede la riduzione della squalifica. Ritiene la Commissione Disciplinare che il reclamo non può trovare accoglimento. Le doglianze della reclamante sono smentite dalle risultanze ufficiali, che per regolamento prevalgono sulle dichiarazioni di parte, sulle quali è riferito, in maniera chiara ed univoca, che il Levrini “spintonava con forza” l’arbitro sbilanciandolo senza farlo cadere a terra. Il gesto riveste poi carattere di particolare gravità quando a compierlo, come nel caso in esame, è un giovane calciatore infradiciottenne, talché la sanzione, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Rivasamba P.S. e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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