COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 77 – Reclamo A.S. Bolanese avverso la squalifica del calciatore Rutigliano Andrea fino al 31.5.2003. Gara Grassorutese-Bolanese del 16.3.2002 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 34 del 21.3.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 77 - Reclamo A.S. Bolanese avverso la squalifica del calciatore Rutigliano Andrea fino al 31.5.2003. Gara Grassorutese-Bolanese del 16.3.2002 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 34 del 21.3.2002 Con rituale gravame, l’intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato Andrea Rutigliano, così motivata dal Giudice Sportivo “Espulso per reiterate proteste, alla notifica del provvedimento si scagliava contro l'arbitro nel tentativo di afferrarlo alla gola. Il Direttore di gara, con molta rapidità retrocedeva di un passo, riuscendo in tal modo ad evitare il contatto. Tuttavia il Rutigliano riusciva a colpire l'arbitro con una forte manata all'altezza della trachea, procurandogli un intenso dolore. A fine gara mentre l'arbitro stava allontanandosi dall'impianto sportivo, notava la presenza del suddetto calciatore che stava attendendolo, facendo il tentativo di colpirlo con un calcio. Non riusciva in quanto veniva bloccato da alcuni presenti.” Deduceva la reclamante che il Rutigliano, in occasione di un calcio di punizione accordato in favore della propria squadra, aveva protestato col Direttore perché un avversario, posizionato vicino al pallone, ne aveva dapprima osteggiato l’esecuzione e poi aveva calciato la sfera lontano dal punto di battuta; l’arbitro lo aveva quindi espulso, senza apparente motivo, ed egli, preso dallo sconforto per il torto subito, gli aveva appoggiato una mano sul petto e si era allontanato. Concludeva con la richiesta di una congrua riduzione della squalifica. Osserva la Commissione Disciplinare che l’arbitro, nel rapporto, ha descritto l’accaduto esattamente nei termini sintetizzati dalla decisione del primo giudice. Sono quindi da ritenersi conclamati i fatti ascritti al tesserato, tenuto conto della fede privilegiata attribuita alla versione arbitrale dalle Carte Federali cui si aggiunge la linearità e l’univocità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto e delle circostanze che confermano la volontarietà del gesto. Anche sotto il profilo dell’equità, la sanzione, sulla quale pesa anche l’aggravante della giovane età del calciatore, appare congrua è va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo dell’A.S. Bolanese avverso la squalifica del calciatore Rutigliano Andrea e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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