COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare POL. ALTO MOLISE – AVVERSO DECISIONE G.S. DI CUI AL C.U. N. 87 DEL 23.2.06 (GARA MIRANDA – ALTO MOLISE DEL 5.02.2006 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B– 4^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare POL. ALTO MOLISE – AVVERSO DECISIONE G.S. DI CUI AL C.U. N. 87 DEL 23.2.06 (GARA MIRANDA – ALTO MOLISE DEL 5.02.2006 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIRONE B– 4^ GIORNATA DI RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ritualmente e tempestivamente presentato dalla società Alto Molise e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente fonda il ricorso su due punti: 1) tutte le dichiarazioni dell’arbitro intervenute dopo la fine della gara sono da considerarsi nulle; 2) inammissibilità del ricorso della società Miranda perché erroneamente indirizzato. Sul primo punto si rileva che il Giudice Sportivo, a seguito del ricorso della società Miranda, ha convocato il direttore di gara e lo ha sentito a chiarimenti, fondando poi la sua decisione sul riconoscimento dell’errore tecnico ammesso dall’arbitro, riportato soltanto in un supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara al momento della audizione, infatti tale documento risulta datato 21 febbraio 2006. Tale procedura adottata, ammessa nello svolgimento dei procedimenti disciplinari dall’art. 30, comma 4, del C.G.S., non poteva applicarsi nel caso in esame perché al Giudice Sportivo è precluso il giudizio in merito a fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento Giuoco Calcio, così come espressamente previsto dall’art. 24, comma 3, del C.G.S. Dal referto arbitrale relativo alla partita giocata il 5 febbraio 2006, che è fonte privilegiata di prova di quanto accaduto durante la gara, non si rileva alcuna annotazione relativa all’episodio contestato. Né può essere preso in considerazione il supplemento di rapporto prodotto dal direttore di gara in occasione dell’audizione dinanzi al Giudice Sportivo, che, come detto in precedenza, non era consentita, stante la preclusione prevista dal richiamato art. 24, comma 3, del C.G.S. di entrare nel merito della decisione tecnica dell’arbitro. Una diversa valutazione dell’episodio sarebbe stata possibile, anche di ufficio, soltanto nel caso in cui l’arbitro avesse riportato nel referto di gara, o in un supplemento di rapporto tempestivo presentato dall’arbitro di sua iniziativa, l’errore commesso, come si ricava da costante giurisprudenza in merito. Del resto, la funzione delle dichiarazioni rese “a chiarimenti” è semplicemente quella di “chiarire” il contenuto del rapporto, nella parte in cui lo stesso risultasse non sufficientemente chiaro, ovvero di integrarlo nella parte in cui risultasse lacunoso, e non invece quella di modificarne radicalmente il contenuto. La decisione del Giudice Sportivo, pertanto, va riformata. Sul secondo punto del ricorso si rileva che la indicazione del Giudice Sportivo riportata sul ricorso avanzato dalla società Miranda in data 6 febbraio 2006 dopo la annotazione “p.c.” (per conoscenza), in presenza dell’oggetto: “ ricorso avverso decisione arbitro gara Miranda – Polisportiva Alto Molise del 5/02/06” e della richiesta che si rileva nel penultimo periodo del ricorso: “sono a richiedere l’annullamento dell’omologazione del risultato e quindi la ripetizione della gara”, non è elemento valido per ritenere il ricorso suddetto inammissibile, atteso anche che esso è stato ritualmente presentato al giudice Sportivo. Tale ricorso, di conseguenza, è da ritenere formalmente valido, ma doveva essere rigettato dal Giudice Sportivo perché non ammesso dalla giustizia sportiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso presentato dalla società Alto Molise avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto di ripetere la gara giocata il 5 febbraio 2006 contro la società Miranda, e, per l’effetto, conferma il risultato della gara Miranda – Alto Molise così come risulta dal referto arbitrale, e precisamente 1 a 2 in favore della società Alto Molise. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in ordine alla conseguente variazione di classifica. Nulla per la tassa non versata.
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