COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare . S.S. TUFARA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE (GARA MONTAGANO – TUFARA DEL 26.2.2006 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 6^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare . S.S. TUFARA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE (GARA MONTAGANO – TUFARA DEL 26.2.2006 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 6^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso della società Tufara Calcio ed esaminato il referto arbitrale, osserva quanto segue. Il comportamento tenuto dall’allenatore al momento dell’allontanamento dal campo e, successivamente, dagli spalti, non ammette possibilità di valutazione diversa dell’accaduto, anche in considerazione della privilegiata validità probatoria del rapporto arbitrale, unico mezzo di prova ammissibile nel caso in esame. La stessa società ricorrente ammette, ad esclusione del lancio di una pietra che ha colpito l’arbitro, che l’allenatore ha tenuto un comportamento non corretto verso il direttore di gara, tant’è che conclude “ribadendo la condanna verso tali episodi . . .”. L’atteggiamento tenuto dal Ricciuto e le frasi proferite nei confronti dell’arbitro, riportati in modo chiaro nel rapporto di gara, vanno valutati anche in considerazione del ruolo ricoperto dallo stesso e della funzione educativa e di esempio in seno alla squadra. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso presentato dalla società Tufara Calcio, confermando la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Ricciuto Filomeno fino al 31.12.2006. Ordina incamerarsi la tassa reclamo mediante addebito sul conto della società ricorrente.
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