COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 11.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare 5.2.1. S.S.C. SAMPIETRESE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA ISERNIA PENTRA SPORT – SAMPIETRESE DEL 22.12.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA GIRONE A – 11^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 11.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare 5.2.1. S.S.C. SAMPIETRESE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA ISERNIA PENTRA SPORT - SAMPIETRESE DEL 22.12.2005 – CAMP. 1^ CATEGORIA GIRONE A – 11^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo presentato dalla società S.S.C. Sampietrese per la posizione irregolare del calciatore Fantaccione Francesco nella gara giocata il 22 dicembre 2005 contro la A.S.D. Isernia Pentra Sport e lette le controdeduzioni della società resistente, osserva quanto segue. In data 31 gennaio 2006 è stato ascoltato, su espressa richiesta di audizione, il Presidente della società Isernia Pentra Sport. Le risuLtanze degli atti in possesso di questa C.D., le dichiarazioni rese dal Presidente di tale ultima società e la documentazione esibita hanno portato a rimettere gli atti all’Ufficio Indagini ed alla Commissione Tesseramenti per i provvedimenti di competenza, sospendendo ogni decisione in attesa delle determinazioni di tali organi. Con la nota n. 3576.18/117-118 CC/as prot. del 7 aprile 2006 e con la nota n. 4618.18/117-118 CC/as prot. del 28 aprile 2006 la Commissione Tesseramenti ha comunicato la propria delibera sul reclamo della società A.S.D. Isernia Pentra Sport, dichiarando valido il tesseramento del calciatore Fantaccione Francesco per la società Sampietrese. Alla luce della suddetta decisione va ritenuto che il suddetto calciatore, schierato in campo dalla società Isernia Pentra Sport nella gara giocata il 22 dicembre 2005 contro la Sampietrese, in tale gara era in posizione irregolare. Ciò porta alla applicazione della sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lett. a), C.G.S. a carico della società Isernia Pentra Sport. Questa C.D. ritiene non necessario attendere le risultanze dell’Ufficio Indagini, che non possono certamente ritenere regolare la posizione del calciatore Fantaccione Francesco. Esse potrebbero portare a valutare il comportamento dei tesserati, ma non a ritenere irregolare il tesseramento. A tale proposito si riserva di decidere all’esito delle indagini di tale Ufficio al momento della comunicazione della decisione presa. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società A.S.D. Isernia Pentra Sport la sanzione della perdita della gara giocata il 22 dicembre 2005 contro la società Sampietrese con il punteggio di 0 a 3, per avere fatto giocare il calciatore Fantaccione Francesco che a tale data risultava regolarmente tesserato per la Sampietrese. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Molise per le conseguenti variazioni di classifica. Si riserva di deliberare sulle risultanze del procedimento instaurato dall’Ufficio Indagini per quanto attiene alle eventuali irregolarità o a comportamenti sanzionabili dei tesserati.
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