COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 11.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO dei sigg.ri BARCA ANNIBALE e PALAZZO MARCO , rispettivamente Presidente ed Allenatore della società Pol. CIVITAS; 5.3.2. DEFERIMENTO della Società Pol. CIVITAS; 5.3.3. DEFERIMENTO del calciatore MEZZANOTTE ANDREA 5.3.4. DEFERIMENTO del sig. VENDITTI ANTONIO, Presidente A.S.D. FROSOLONE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 11.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare DEFERIMENTO dei sigg.ri BARCA ANNIBALE e PALAZZO MARCO , rispettivamente Presidente ed Allenatore della società Pol. CIVITAS; 5.3.2. DEFERIMENTO della Società Pol. CIVITAS; 5.3.3. DEFERIMENTO del calciatore MEZZANOTTE ANDREA 5.3.4. DEFERIMENTO del sig. VENDITTI ANTONIO, Presidente A.S.D. FROSOLONE La Commissione Disciplinare, letto il deferimento di PALAZZO Marco, allenatore della società Pol. Civitas, di BARCA Annibale, Presidente della società Pol. Civitas, della società Pol. CIVITAS, del calciatore MEZZANOTTE Andrea e di VENDITTI Antonio, Presidente della società A.S.D. Frosolone, proposto dal Presidente del C.R. Molise in data 24 aprile 2006, dopo aver preso visione degli atti trasmessi da questa Commissione Disciplinare relativi al ricorso presentato dalla Pol. Civitas in merito alla posizione irregolare del calciatore suddetto nella gara giocata il 13 novembre 2005 contro la soc. A.S.D. Frosolone, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per tutti i suddetti tesserati e per violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per la società Pol. Civitas; verificata la regolarità delle comunicazioni ed accertato che nessuna richiesta o controdeduzione è stata presentata, osserva quanto segue. Alla luce degli atti in possesso di questa Commissione, il deferimento appare fondato e, pertanto, si procede alla valutazione dei singoli comportamenti, prendendo in considerazione i fatti che portano a riconoscere la violazione degli articoli di cui al deferimento. Dalle dichiarazioni verbalizzate presso questa C.D. e presso l’Ufficio Indagini nel procedimento deciso in data 21 aprile 2006 risulta senza ombra di dubbio che: - la società Frosolone ha firmato la lista di trasferimento in bianco al calciatore Mezzanotte Andrea; - il calciatore Mezzanotte ha consegnato poi alla società Civitas tale lista apponendovi la firma e lasciandola non completa a disposizione di questa società; - lo stesso calciatore si è allenato per un certo periodo con la società Civitas per poi ritornare alla società con la quale giocava precedentemente, la A.S.D. Frosolone, e giocare con questa due partite di campionato, quella del 5 novembre con la S.S. Campobasso e quella del 13 novembre con la Pol. Civitas, senza accertarsi se effettivamente la lista era stata strappata; - la situazione del tesseramento era nella piena conoscenza sia dell’allenatore Marco Palazzo e sia del Presidente Annibale Barca attese anche le telefonate intercorse tra le parti e le risultanze delle dichiarazioni rese agli atti; - la presenza dell’allenatore Marco Palazzo alla partita giocata dal Mezzanotte con il Frosolone il 5 novembre 2005 contro la S.S. Campobasso; - la data riportata sulla lista di svincolo è 9 novembre 2005, quindi successiva alla partita del 5 novembre e antecedente alla partita del 13 novembre Civitas- Frosolone; - la spedizione della raccomandata contenente la lista di trasferimento è stata fatta in data 12 novembre 2005, giorno prima della partita suddetta del 13 novembre; spedizione che risulta, come da timbro apposto sulla busta, effettuata oltre l’orario limite. Tali elementi portano a riconoscere per tutti i tesserati deferiti un comportamento non consono con le norme federali e con i principi di lealtà, correttezza e probità fissati dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che viene meglio specificato di seguito per ognuno, e per la società Pol. Civitas la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2 dello stesso Codice. P.Q.M. delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - al Presidente della società A.S.D. Frosolone, sig. VENDITTI Antonio, la inibizione per mesi DUE, per aver firmato la lista di trasferimento in bianco, apponendovi solo la firma ed il timbro della società; - al calciatore MEZZANOTTE Andrea la squalifica per SEI gare effettive, per aver firmato e consegnato la lista di trasferimento alla società Pol. Civitas e poi essere tornato a giocare con la A.S.D. Frosolone senza avere accertato l’esito del tesseramento; - al tecnico-allenatore PALAZZO Marco la squalifica per mesi OTTO per il comportamento tenuto nella vicenda, che l’Ufficio Indagini ha qualificato “sleale”; - al Presidente della società Pol. Civitas, sig. BARCA Annibale, la inibizione per mesi SEI per il comportamento tenuto nella vicenda, senza incorrere però in comportamenti riconducibili ad illecito sportivo, perché non riscontrato tale dall’Ufficio Indagini, effettuando attività ed operazioni valide e corrette sotto l’aspetto procedurale, ma che, essendo a conoscenza diretta di situazioni e fatti, nel rispetto delle norme federali doveva gestire in modo diverso. - alla società Pol. CIVITAS l’ammenda di euro 500 (cinquecento) per responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2 del C. G. S. conseguente all’operato del Presidente e dell’Allenatore. Manda alla Segreteria del medesimo C.R. per quanto di competenza in merito alle sanzioni di cui sopra.
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