COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANTELIANA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI (GARA SANTELIANA – SPINETE DEL 4.09.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 1^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 Del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANTELIANA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI (GARA SANTELIANA - SPINETE DEL 4.09.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 1^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, premesso che in data 4 ottobre 2005 aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo proposto dalla società A.S. Santeliana avverso la posizione irregolare dei giocatori Doganieri Donato e Romano Gian Mario nella partita giocata il 4 settembre 2005 contro lo Spinete; che avverso tale decisione la società A.S. Santeliana proponeva ricorso alla C.A.F. sostenendo che aveva regolarmente inviato alla società Spinete copia del reclamo e per mera dimenticanza non aveva allegato al reclamo la ricevuta della raccomandata e tale fatto non poteva essere considerato e ritenuto irregolarità procedurale; che la C.A.F. in data 3 novembre 2005 ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti per il giudizio di merito a questa commissione, osserva quanto segue. Effettuati i necessari accertamenti è risultato che i giocatori Doganieri Donato e Romano Gian Mario, tesserati per la società Spinete, furono squalificati per una gara per recidiva in ammonizione dopo la partita Fontegreca–Spinete del 19 giugno 2005, ultima giornata del girone di qualificazione del Campionato Regionale di Prima Categoria (vedi C.U. n. 166 del 23 giugno 2005). Accertato che successivamente a tale partita la società Spinete non ha giocato partite ufficiali, la squalifica suddetta doveva essere scontata nella prima partita del Campionato 2005/2006. Pertanto, la partecipazione dei due giocatori alla partita Santeliana – Spinete del 4.09.2005, prima giornata di andata del Campionato di Promozione, è da ritenere irregolare, con la conseguenza della applicazione della punizione sportiva della perdita della gara alla società Spinete, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a), C.G.S. P.Q.M. delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara giocata il 4 settembre 2005 alla società Spinete con il punteggio di 0 a 3 in favore della società A.C. Santeliana, per avere schierato in campo i giocatori Doganieri Donato e Romano Gian Mario in posizione irregolare, perché squalificati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per la conseguente variazione di classifica e per la consegna di copia degli atti al Presidente del C.R. per le azioni di competenza in merito alla posizione irregolare riscontrata. Nulla per latassa non versata.
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