COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 Del 1 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare GUARDIALFIERA CALCIO – AVVERSO DECISIONE DEL G.S. – C. U. N. 41 DEL 4.11.2005 AURORA URURI – AVVERSO DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 41 DEL 4.11.2005 (GARA GUALDIALFIERA CALCIO – AURORA URURI DEL 30.10.2005 – CAMP. 1^ CTG. GIRONE C – 7^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 Del 1 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare GUARDIALFIERA CALCIO – AVVERSO DECISIONE DEL G.S. – C. U. N. 41 DEL 4.11.2005 AURORA URURI – AVVERSO DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 41 DEL 4.11.2005 (GARA GUALDIALFIERA CALCIO – AURORA URURI DEL 30.10.2005 – CAMP. 1^ CTG. GIRONE C – 7^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letti i ricorsi presentati tempestivamente e separatamente dalle società Guardialfiera Calcio e U.S. Aurora Ururi avverso la decisione del G.S. di infliggere ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di euro 200 a ciascuna, più squalifiche varie a quattro giocatori della società Guardialfiera Calcio ed a cinque giocatori della Aurora Ururi, per i fatti accaduti durante la gara giocata il 30 ottobre 2005, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente, vista la decisione presa in data 16 novembre 2005 sui suddetti ricorsi, con la quale si è disposta la riunione dei ricorsi stessi per connessione e si è provveduto in ordine alle richieste di annullamento o riduzione delle squalifiche dei giocatori avanzate da entrambe le società, conferma la riunione e passa a trattare gli altri punti. Entrambe le società, con argomentazioni diverse, richiedono la revoca della sanzione della perdita della gara e della ammenda di 200 euro inflitte a tutte e due le società e, in subordine, la ripetizione della gara. Invero, la società Gaurdialfiera Calcio chiede anche la conferma della perdita della gara solo per la società Aurora Ururi con il punteggio di 0 a 3 e, in subordine, la omologazione del risultato acquisito sul campo dal Guardialfiera Calcio al 48’ s.t. per 1 a 0, ed ha motivato la richiesta della ripetizione della gara ritenendo l’errore tecnico dell’arbitro per la disposta sospensione della gara , per la individuazione degli asseriti responsabili e per la mancata esibizione dei cartellini rossi ai colpevoli dei fatti. Nel merito è da evidenziare che dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto fatto dal direttore di gara si rileva chiaramente che la causa della sospensione della gara al 48° del secondo tempo è stata la mancanza del numero minimo (7) di giocatori per tutte e due le squadre per continuare la partita. Tale situazione, a detta dell’arbitro nel supplemento di rapporto, si è determinata dopo “la rissa” scatenatasi tra i giocatori delle due squadre e la individuazione da parte dello stesso dei responsabili in cinque giocatori dell’Aurora Ururi ed in quattro giocatori del Guardialfiera Calcio, che ha ritenuto espulsi, in considerazione anche che un giocatore del Guardialfiera Calcio era stato espulso precedentemente. Va anche evidenziato, come pure risulta dal referto di gara, che i minuti di recupero nel secondo tempo erano stati fissati in cinque e che al momento della sospensione della gara ne erano stati giocati tre. Dal rapporto del commissario di campo si rileva che le espulsioni decretate dall’arbitro durante la partita sono state due: una del giocatore n. 10 del Guardialfiera Calcio ed una del giocatore n. 4 dell’Aurora Ururi e che il Direttore di Gara ha sospeso la partita per rissa in campo tra i giocatori delle due squadre al 48° del secondo tempo. Nello stesso si rileva, inoltre, il comportamento tenuto dal pubblico ospite, quindi dell’Aurora Ururi, nonché dei dirigenti delle due squadre. Dagli atti suddetti risulta senza ombra di dubbio che l’espulsione dei giocatori individuati nel corso della rissa non è stata segnalata ai giocatori stessi, tant’ è che l’arbitro nel supplemento di rapporto riporta testualmente “A questo punto avendo individuato e ritenuti espulsi 5 calciatori dell’Ururi e 4 calciatori del Guardialfiera colpevoli ripetute condotte violente ….. decretavo la sospensione della gara al 48’ s.t.. per la mancanza del numero minimo di calciatori per entrambe le società. “ La mancata esibizione ai giocatori del cartellino rosso e la sospensione della partita a due minuti dalla fine hanno fatto ritenere alle due squadre ed allo stesso commissario di campo che la partita fosse stata chiusa anticipatamente per gli incidenti verificatisi in campo dopo il fallo subito al 46° del secondo tempo dal calciatore Pastò Nicola, n. 14, dell’Aurora Ururi. I fatti sopra riportati fanno ritenere che nel caso in esame ricorrono gli estremi per riconoscere l’errore tecnico arbitrale; infatti, l’arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso per ogni calciatore individuato responsabile degli incidenti e dopo avere annotato le espulsioni sul cartellino doveva chiudere la partita per la mancanza del numero minimo di giocatori per ognuna delle due squadre, cosa che non ha fatto sul campo, dove, invece, ha assistito agli incidenti e dopo che gli stessi si erano calmati, ha fischiato la fine della partita con i rituali tre fischi ed è immediatamente rientrato nello spogliatoio, come risulta in modo inequivocabile dalle riprese filmate depositate dalla società Guardialfiera Calcio. Conseguentemente, la partita deve essere rigiocata e la decisione del G.S. deve essere modificata anche per la parte relativa alle sanzioni delle ammende a carico delle due società, in base alle risultanze del rapporto del commissario di campo, che può essere posto a base della decisione sul comportamento dei sostenitori delle squadre. P.Q.M. delibera di annullare la decisione del Giudice sportivo pubblicata sul C.U. n. 41 del 3.11.2005, relativa alla partita giocata il 30 ottobre 2005 tra le società Guardialfiera Calcio e la società Aurora Ururi, sul presupposto dell’errore arbitrale, come meglio riportato in premessa, disponendo, di conseguenza, la ripetizione della partita. Delibera, inoltre, la riduzione della ammenda alla società Guardialfiera Calcio ad euro 50 e la riduzione della ammenda alla società Aurora Ururi ad euro 150. Nulla per la tassa non versata per entrambe le società ricorrenti. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per le conseguenti variazioni della classifica e per fissare la data e le modalità della ripetizione della gara in oggetto.
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