COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. KALENA – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 52 DEL 1.12.2005 (GARA KALENA – SPINETE DEL 27.11.2005 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. KALENA – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. – C.U. N. 52 DEL 1.12.2005 (GARA KALENA - SPINETE DEL 27.11.2005 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ GIORNATA DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla Società Pol. Kalena ed esaminato il referto arbitrale, unico mezzo di prova utilizzabile nel caso in esame, ai sensi dell’art, 31 del C.G.S., osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo ha applicato al calciatore Ritrovato Alfonso, per il suo comportamento antisportivo e violento tenuto verso una avversario, la sanzione minima della squalifica per tre giornate prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lett. b), del C.G.S. Non risultando agli atti elementi diversi di valutazione del fatto, la suddetta decisione deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso della società Pol. Kalena avverso la squalifica del calciatore Ritrovato Alfonso e, conseguentemente, confermare la sanzione disciplinare disposta dal G.S. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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