COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 16.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare F.C. PAGLIARONE – AVVERSO DECISIONE G.S. DI CUI AL C.U. n. 82 del 9.2.06 (GARA PAGLIARONE – VIRTUS MATESINA DEL 4.02.2006 – CAMPIONATO 2^ Ctg. GIRONE A- 3^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 16.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare F.C. PAGLIARONE – AVVERSO DECISIONE G.S. DI CUI AL C.U. n. 82 del 9.2.06 (GARA PAGLIARONE – VIRTUS MATESINA DEL 4.02.2006 – CAMPIONATO 2^ Ctg. GIRONE A- 3^ GIORNATA DI RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il ricorso presentato dalla società Pagliarone tende ad ottenere l’annullamento del punto di penalizzazione disposto dal G.S. in aggiunta alla perdita della gara giocata contro la società Virtus Matesina, nonchè la riduzione delle squalifiche ai tesserati e delle sanzioni economiche. Quanto riportato nel ricorso a giustificazione dei fatti avvenuti in occasione della partita investe esclusivamente l’operato dell’arbitro, che è addirittura ritenuto responsabile dell’accaduto. E’ il caso di evidenziare che i rapporti degli arbitri ed i supplementi di rapporto sono gli unici documenti utilizzabili in ordine alle infrazioni commesse nello svolgimento delle gare – vedi art. 31 C.G.S. I fatti accaduti, che non vengono contestati dalla società ricorrente, vanno pertanto valutati sulla scorta di quanto riportato sulla documentazione ufficiale di gara. La decisione del G.S. appare perfettamente corretta nella applicazione delle sanzioni della perdita della gara e del punto di penalizzazione in classifica, perché esse sono quelle espressamente previste dagli articoli richiamati nella decisione nel caso di abbandono della gara da parte di una squadra. Riguardo alle sanzioni economiche inflitte è da considerare che l’ammenda di euro 55 appare equa in riferimento alla violazione delle norme di comportamento richiamate nel 1° comma dell’art. 12 C.G.S., e che l’ammenda di 45 euro per il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra deve essere confermata perché trattasi di provvedimento disciplinare non ricorribile, vedi art. 41 C.G.S. Per quanto attiene, infine, alle squalifiche dei giocatori è da considerare che la squalifica per due giornate ai calciatori Carmosino Fabrizio e Flagiello Domenico è provvedimento disciplinare non ricorribile, vedi art. 41 C.G.S. In riferimento alla squalifica del calciatore Carmosino Giovanni fino a tutto il 31 ottobre 2006, tenuto conto di altri casi analoghi già decisi da questa Commissione, appare equo ridurre la stessa, anche riconoscendo nel comportamento tenuto dallo stesso verso il direttore di gara una condotta particolarmente grave. P.Q.M. DELIBERA delibera di ridurre la squalifica del calciatore Carmosino Giovanni a tutto il 30 settembre 2006 e di confermare nel resto la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 82 del 9.2.2006 relativa alla gara Pagliarone – Virus Matesina. Nulla per la tassa non versata.
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