COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 16.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare S.S. SESTO CAMPANO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE La Commissione Disciplinare,

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 16.03.2006 Delibera della Commisione Disciplinare S.S. SESTO CAMPANO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ritualmente e tempestivamente presentato dalla società S.S. Sesto Campano avverso la posizione irregolare del calciatore Manfredi Alessandro, nato il 12 febbraio 1984, indicato in distinta con il n. 9 nella gara giocata il 5 febbraio 2006 contro la società Atletico Trivento, osserva quanto segue. Gli accertamenti presso il locale Ufficio Tesseramenti hanno portato ad appurare che risulta tesserato per la società Atletico Trivento il calciatore Manfredi Alessandro, nato il 17 febbraio 1984. Richiesta alla società Atletico Trivento la copia della carta di identità n. AJ 5785985, documento utilizzato per la identificazione del calciatore, come da distinta di gara, si rileva senza ombra di dubbio che lo stesso è nato il 17 febbraio 1984. Ciò permette di ritenere che il calciatore che ha preso parte alla gara giocata il 5 febbraio 2006 è Manfredi Alessandro, nato il 17 febbraio 1984 e non il 12 febbraio 1984 come erroneamente riportato il distinta. Tale calciatore risulta regolarmente tesserato al 5 febbraio 2006 con la società Atletico Trivento. P.Q.M. DELIBERA delibera di rigettare il reclamo presentato dalla società S.S. Sesto Campano per la posizione irregolare del calciatore Manfredi Alessandro nella gara giocata il 5 febbraio 2006 contro la società Atletico Trivento e di infliggere la sanzione della inibizione fino al 31 marzo 2006 al Dirigente Accompagnatore di questa società, Sig. Panzetti Angelo, per la irregolarità formale commessa nella compilazione della distinta di gara. Delibera, inoltre, di incaricare la Segreteria del C.R. Molise per la trasmissione di copia degli atti alla Sezione A.I.A. locale per quanto di competenza in ordine al fatto verificatosi. Ordina incamerarsi la tassa reclamo mediante addebito sul conto della società reclamante.
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