Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 1 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società REAL PASSATORE 2000 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 36 del 1043 del Comitato Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – REAL PASSATORE 2000 del 643 Campionato di Seconda Categoria – Girone N Con ricorso inviato in data 1842003 la Società REAL PASSATORE 2000 si duole delle squalifiche fino al 31122003 e per quattro gare inflitte col provvedimento indicato in oggetto rispettivamente ai giocatori JAVELLI Andrea e MURATORI Gilberto e ne chiede la riduzione. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione della violazione di quanto disposto dall’art. 3 Reg. L.N.D. che, al comma 4, attribuisce la rappresentanza delle società “..ai soggetti cui è conferita dallo Statuto nonché per delega di questi, ai Dirigenti espressamente indicati nell’atto della iscrizione al Campionato o successivamente anche per il compimento di singoli atti”. La norma medesima. al comma 6, stabilisce inoltre che “gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale”. Il ricorso in esame è sottoscritto da un sedicente dirigente, la cui identità non è ben individuabile dalla visione della firma, ma che certamente non corrisponde a quella del sig. TREBINI Marco, Presidente della Società REAL PASSATORE 2000, unico soggetto cui spetta il potere di rappresentanza secondo le risultanze degli atti in deposito presso il Comitato Regionale. Il reclamo è altresì privo del timbro e non è redatto su carta intestata della Società Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società REAL PASSATORE 2000 tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 104 che non risulta versata.

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 8 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Pluritesseramento del calciatore VALENTI Giovanni La Commissione Disciplinare, - - vista la delibera dalla Commissione Disciplinare Sicilia pubblicata in C.U. n. 50 del 2343 del Comitato Regionale Sicilia con la quale veniva sanzionata la Società BORGATA TERRENOVE per aver formulato richiesta di tesseramento del giocatore indicato in oggetto pur essendo quest’ultimo già tesserato per la Società ATLETICO NOVARA; - - rilevato che dalla documentazione acquisita risulta che il sig. VALENTI Giovanni nato a Novara il 2571985, ha presentato in data 232003 domanda di tesseramento per la società BORGATA TERRENOVE, pur essendo fin dal 9102002 tesserato per l ‘ATLETICO NOVARA; - - considerato che l’art. 40 comma 4 Norme Organizzative Interne F.G.C.I. vieta il tesseramento contemporaneo per più Società ed il responsabile di tale condotta è sanzionato ai sensi dell’art.8 comma 5 C.G.S.; APPLICA al sig. VALENTI Giovanni la sanzione della squalifica fino al 982003. Il calciatore rimane vincolato alla Società ATLETICO NOVARA.
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