Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 51del 29 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società TARCISIA SASSI avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 13.03.2003 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara TARCISIA SASSI – BALANGERO del 02.03.03 con cui veniva inflitta al signor Poliseno Francesco la inibizione a tutto il 2.03.2008

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 51del 29 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società TARCISIA SASSI avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 13.03.2003 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara TARCISIA SASSI - BALANGERO del 02.03.03 con cui veniva inflitta al signor Poliseno Francesco la inibizione a tutto il 2.03.2008 ) la Commissione Disciplinare ha deciso il ricorso suindicato. Il signor Poliseno, con provvedimento del Giudice di primo grado, veniva inibito a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 2.03.2008 poiché, “dal rapporto di gara e dal supplemento si rileva che il tesserato al termine dell’incontro insultava pesantemente l’arbitro. Mentre il direttore di gara cercava di raggiungere lo spogliatoio veniva impedito per il ripetersi di offese e minacce da parte dello stesso. Quando, finalmente, l’arbitro raggiungeva lo spogliatoio il sopracitato pervaso da una rabbia indescrivibile sfondava la porta e passava a vie di fatto con percosse in tutte le parti del corpo come da referto di pronto soccorso ospedaliero, con prognosi provvisoria di 10 gg.; la stessa situazione si ripeteva pochi minuti dopo sempre nello spogliatoio; soltanto l’intervento delle forze dell’ordine riusciva a far ritornare la calma”. La società Tarcisia Sassi faceva seguire nei termini un lungo e dettagliato ricorso adducendo la non veridicità di quanto riferito nel rapporto arbitrale ed in particolare negando che il Poliseno abbia colpito l’arbitro come invece riferito da quest’ultimo. Indicava a sostegno delle proprie argomentazioni numerosi testimoni, tesserati sia della società Tarcisia Sassi che della società avversaria Balangero, presenti ai fatti. Non solo il Poliseno nega di aver colpito l’arbitro ma a sua volta lamenta di essere stato colpito e percosso da quest’ultimo. Agli atti sono presenti due certificati medici, uno riferito al Poliseno ed il secondo all’arbitro, rilasciati la sera stessa della gara, entrambi con una indicazione di prognosi di 10 giorni. La Commissione Disciplinare al fine di ricostituire gli accadimenti in maniera il più possibile realistica e veritiera ha compiuto una imponente attività istruttoria ascoltando sia i reclamanti, che lo avevano espressamente richiesto che numerosi testimoni oltre all’arbitro della gara. Ciò poiché la Commissione Disciplinare sente il dovere di ricostruire gli accadimenti senza appiattirsi sul contenuto del rapporto arbitrale che perde evidentemente il valore codicistico di piena prova allorchè vi siano interessi confliggenti come nel caso di specie. Inoltre, nel caso che ci occupa, il rapporto dell’arbitro non è sorretto dalla “piena prova” prevista al primo comma dell’art. 31 C.G.S. poiché fa riferimento non allo svolgimento della gara ma a quanto è successo negli spogliatoi al termine della stessa. Si deve evidenziare a tal fine che entrambi i soggetti (arbitro e Poliseno) si accusano reciprocamente di essere stati colpiti negando nel contesto di avere colpito l’antagonista. Alla luce della corposa istruttoria la Commissione Disciplinare può serenamente evidenziare che nessuno dei due soggetti (arbitro e Poliseno) ha detto tutta la verità in ordine ai fatti effettivamente accaduti nella giornata del 02.03.03. In sintesi la versione del Poliseno poggia sul fatto che a fine gara l’arbitro, avvicinandosi alla panchina dove stava il Poliseno, avrebbe riferito a questi di avere sentito ciò che lui gli aveva detto e che gli avrebbe fatto comminare due anni di squalifica. Il Poliseno avrebbe inteso ciò come una minaccia ed avrebbe reagito sostenendo la sua innocenza e da qui nasceva un alterco tra i due che durava sino all’accesso della scaletta degli spogliatoi. Ivi giunto l’arbitro senza apparente motivo si è fatto prestare un telefono cellulare ed ha chiesto l’intervento della forza pubblica. Terminata l’animata discussione nel contesto della quale Poliseno ammette di avere profferito frasi offensive verso l’arbitro, il Poliseno sarebbe stato convinto degli astanti a lasciare il luogo ed a recarsi fuori dagli spogliatoi. Raggiunto il locale adibito a ristoro e gestito dal di lui padre, il Poliseno avrebbe visto il sopraggiungere della Polizia e contestualmente il padre accasciarsi per un malore. In tale contesto, preoccupato per le condizioni del genitore, avrebbe addebitato il fatto all’ingiustificato trambusto creatosi con l’arrivo della forza pubblica, chiamata a suo parere ingiustificatamente dall’arbitro, ed avrebbe ritenuto quest’ultimo colpevole di quanto accaduto. Sempre a dire del Poliseno si sarebbe nuovamente recato negli spogliatoi per contestare all’arbitro quanto accaduto ed ivi giunto, dopo avere aperto la porta dello spogliatoio arbitrale, sarebbe stato colpito dall’arbitro che gli strappava l’orologio dal polso e richiudendo con veemenza la porta gli incastrava la gamba sinistra tra la porta ed il battente procurandogli una lesione. A quel punto intervenivano giocatori e dirigenti delle due squadre che trascinavano fuori il Poliseno e nel frattempo era giunta negli spogliatoi la Polizia, che prendeva l’arbitro sotto la sua protezione. La versione dell’arbitro, diametralmente opposta, è sintetizzata nel provvedimento del primo Giudice. Si può serenamente affermare che nessuno dei due ha riferito la completa verità e che il racconto dell’arbitro non è veritiero sulla base dei seguenti elementi: a) a) l’arbitro nega di avere rivolto la frase verso il Poliseno a fine gara ed è smentito dal capitano del Tarcisia Sassi, signor Cusenza che riferisce di avere nettamente udito la frase; b) b) l’arbitro nega un alterco a fine gara con il Poliseno mentre questo viene confermato da tutti gli altri tesserati presenti su terreno di giuoco; c) c) l’arbitro riferisce nel suo rapporto che la porta del proprio spogliatoio è stata sfondata per ben due volte ed entrambe le volte si sarebbe introdotto nel suo spogliatoio il Poliseno che lo avrebbe selvaggiamente colpito. Tale asserto è smentito da tutti i testi ascoltati, anche dirigenti e giocatori della squadra avversaria, che certamente non sono portatori di interesse nella vicenda, che riferiscono di avere visto il Poliseno con un braccio introdotto nello spogliatoio dell’arbitro e mai all’interno e soprattutto nessuna porta è stata sfondata; d) d) vi è discrasia tra rapporto arbitrale ed audizione dello stesso arbitro, laddove nel rapporto riferisce che la seconda volta che il Poliseno si sarebbe introdotto nello spogliatoio lo prendeva a calci e pugni scaraventandolo contro il muro mentre, in sede di audizione, riferisce di essere stato spintonato alle spalle e di essere scivolato a terra a causa del pavimento bagnato; e) e) Poliseno non dice la verità quando nega di avere pesantemente minacciato l’arbitro a fine gara tanto che doveva essere portato quasi a forza fuori dal campo, poiché in tale frangente è smentito dal giocatore Marrone il quale riferisce di avere personalmente scortato l’arbitro, visibilmente impaurito, nello spogliatoio. È evidente che la vicenda di quel pomeriggio debba dividersi in due momenti. Il primo relativo all’alterco tra arbitro e Poliseno sul campo a fine gara ed il secondo successivo al malore che aveva colpito il padre di Poliseno quando ormai la discussione era terminata ed il Poliseno era stato accompagnato fuori dal campo. È indubbio che il comportamento del Poliseno debba essere sanzionato per entrambe gli episodi ma occorre rilevare che il secondo e più grave episodio non trova la sua causa nel fatto sportivo bensì nella convinzione del Poliseno che il malessere del padre sia dovuto a colpa dell’arbitro che avrebbe immotivatamente eccitato gli animi facendo intervenire la forza pubblica. In effetti allorchè il Poliseno si reca negli spogliatoi, lo dice lo stesso arbitro, questi gli contesta di avere fatto del male al padre ed è infuriato per questo, non per un fatto sportivo. Ciò non giustifica certamente il Poliseno ma deve essere valutato con minore severità atteso che la lite avviene per un fatto extrasportivo, che il Poliseno addebita all’arbitro, senza particolari ragioni. Il comportamento nel suo complesso tenuto dal Poliseno in quella giornata è certamente grave e riprovevole nel suo complesso anche alla luce del fatto che egli in qualità di presidente è tenuto, più di ogni altro, al rispetto dell’arbitro in tale sua qualità ed al mantenimento di un rapporto corretto suo e dei propri tesserati. Anche se erroneamente avesse ritenuto l’arbitro responsabile dell’accaduto al padre, poteva contestare il fatto con modi severi ma civili senza trascendere come in effetti è trasceso. È comunque convinzione di questa Commissione Disciplinare che l’arbitro abbia ingigantito i fatti accadutigli nel rapporto arbitrale e fors’anche facendo intervenire la Polizia dopo un banale alterco col Poliseno che era ormai terminato e lui poteva agevolmente guadagnare lo spogliatoio accompagnato dai giocatori del Tarcisia Sassi. L’arbitro ha certamente ingigantito la descrizione dei fatti riferendo di porte sfondate che nessuno ha visto, di introduzioni del Poliseno nel proprio spogliatoio mentre, a dire di tutti i testi, si sarebbe trattato di un tentativo. Se è doveroso per i tesserati mantenere un contegno sportivo e corretto è parimenti doveroso per l’arbitro essere il più obbiettivo possibile e nello scrivere il rapporto, stante la sua valenza procedurale, deve astenersi dall’ingigantire i fatti facendoli apparire più gravi del reale per aggravare le conseguenze disciplinari. Il comportamento dell’arbitro merita ad avviso della Commissione Disciplinare una attenta valutazione da parte dei competenti organi disciplinari. Per tutto quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA un parziale accoglimento del reclamo della società Tarcisia Sassi e riduce la sanzione del signor Francesco Poliseno e tutto il 31.12.2005. Trasmette copia degli atti e della presente delibera alla Procura arbitrale per quanto di sua competenza. Nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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