Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 12 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società NUOVA IPEAS avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 39 del 152003 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara NUOVA IPEAS – VALDOCCO del 1342003, Campionato di Terza Categoria – Girone G

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 12 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società NUOVA IPEAS avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 39 del 152003 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara NUOVA IPEAS - VALDOCCO del 1342003, Campionato di Terza Categoria - Girone G Con il presente ricorso, pervenuto in data 552003, la Società NUOVA IPEAS si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo comminava le seguenti sanzioni: inibizione fino al 31122003 al dirigente FALCIOLA Secondo, squalifica fino al 3042006 ai giocatori BONAVERO Mauro, PITTALIS Gianni, FELLA Stefano, FIGLIOLIA Fabrizio, FERRI Michele, squalifica fino al 3042007 al giocatore SALUZZO Davide, ammenda di € 206 a carico della Società e ne chiede la revoca o riduzione. La Società ricorrente sostiene che nessun atto di violenza sarebbe mai stato compiuto al termine della gara ai danni dell’arbitro da parte dei propri giocatori i quali si sarebbero limitati ad accerchiarlo per chiedergli spiegazioni sul mancato rispetto del tempo fissato per il recupero. In tale contesto, ove si ammette che sono volati insulti, il direttore di gara, nel tentativo di indietreggiare, sarebbe caduto a terra. Successivamente l’intervento dei dirigenti della NUOVA IPEAS ed anche di quelli della squadra avversaria gli avrebbe consentito di rialzarsi ed avrebbe impedito eventuali aggressioni. Viste le lesioni documentate dal certificato medico, “nella confusione qualcuno potrebbe accidentalmente aver colpito l’arbitro …”. Sentito da questa Commissione per averne fatto espressa richiesta, il Presidente della Società ha altresì precisato che, mentre l’arbitro era accerchiato dai giocatori, uno spettatore è entrato in campo ed ha cercato di aggredirlo. Il direttore di gara, per sottrarsi all’aggressione, tornava verso il centro del campo e indietreggiando, mentre lo spettatore tentava di colpirlo alle spalle, cadeva a terra, prontamente soccorso dai dirigenti di entrambe le Società i quali provvedevano, poi, ad accompagnarlo negli spogliatoi insieme al Commissario Arbitrale senza che null’altro accadesse. Il tesserato SALUZZO Davide non era tra coloro che al termine della gara hanno attorniato l’arbitro in quanto già espulso nel corso dell’incontro, al momento dell’accaduto stava già rientrando a casa. Analogamente il BONAVERO il quale, una volta appreso che non sarebbe più entrato in campo siccome effettuate le sostituzioni consentite, era sotto la doccia. Anche il FELLA ed il FERRI hanno assistito all’accaduto dal di fuori del terreno di gioco. Nella seduta del 662003 l’Osservatore arbitrale A.I.A. presente ai fatti faceva pervenire a questa Commissione dichiarazione sottoscritta con la quale confermava che il direttore di gara è stato “violentemente aggredito e colpito svariate volte”. Il ricorso in esame è infondato e deve essere respinto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale nella descrizione dei fatti e preciso nel riferire della condotta di tutti i tesserati sanzionati. La vicenda oggetto di esame integra gli estremi della vera e propria aggressione che non è stata in alcun modo contenuta dai dirigenti della Società ricorrente i quali hanno anzi contribuito a surriscaldare animi già eccessivamente eccitati. Per destituire di qualsiasi fondamento la ricostruzione dei fatti proposta dalla NUOVA IPEAS è sufficiente chiedersi perché mai il direttore di gara in presenza di un unico tentativo di aggressione da parte di uno spettatore avrebbe dovuto prendersela con i giocatori, in maggioranza non presenti ai fatti, indicando costoro tra i responsabili, tacendo, oltretutto, dell’aiuto ricevuto dal FALCIOLA il quale, lungi dal vedersi riconoscere il ruolo – che egli stesso si è attribuito - di garante dell’incolumità dell’arbitro, viene indicato come il dirigente che, al termine della gara, per primo ha iniziato a protestare nei suoi confronti gratificandolo degli epiteti più volgari. Quanto ai tesserati individuati come responsabili del vile gesto oltre alla certezza ribadita personalmente dal direttore di gara alla C.D. è ragionevole ritenere che costoro siano stati tutti correttamente identificati. In particolare, quanto al SALUZZO, è inverosimile che un giocatore che partecipa alla gara con tensione agonistica tale da meritare l’espulsione, abbandoni l’impianto prima della fine dell’incontro senza interessarsi neppure del risultato finale. Inoltre a detta della Società ricorrente il BONAVERO sarebbe uscito immediatamente dopo l’ultima sostituzione operata dalla NUOVA IPEAS e cioè al 23’ del secondo tempo e sarebbe stato sotto la doccia durante i fatti oggetto di esame. Il SALUZZO, invece, che è stato espulso al 31’ del secondo tempo, al termine della gara non solo si era fatto la doccia ma addirittura aveva già abbandonato l’impianto. Ora, se è vero che ognuno ha i suoi tempi per la cura e l’igiene della persona, si deve comunque riconoscere che una tale discrasia nella tempistica prospettata non consente di far ritenere probabile l’erroneità del riconoscimento operato dal direttore di gara. L’entità delle sanzioni inflitte è pienamente congrua al giudizio di gravità dei fatti accertati che non può riferirsi all’entità degli effetti lesivi ma va commisurata alla condotta scriteriata e violenta realizzata dal gruppo. Il SALUZZO proprio in quanto espulso merita l’aggravamento della sanzione operato dal Giudice Sportivo così come l’entità dell’ammenda costituisce adeguata censura nei confronti della Società che non ha saputo educare i propri tesserati ad accettare in modo più civile decisioni che non si condividono. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società NUOVA IPEAS, dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 104 che non risulta versata.
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