Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 19 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ARDOR S. FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 di codesto Comitato Regionale del 5.6.2003 in riferimento alla gara ARDOR S. FRANCESCO – CIT TURIN del 1.6.2003 valida per il Campionato di Prima categoria – Play Out

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 19 Giugno 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ARDOR S. FRANCESCO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 di codesto Comitato Regionale del 5.6.2003 in riferimento alla gara ARDOR S. FRANCESCO – CIT TURIN del 1.6.2003 valida per il Campionato di Prima categoria - Play Out La Società ARDOR si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente responsabile ANDREETTO Ezio (inibizione sino al 1.7.2003) e ne chiede la riduzione. Il ricorso, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, giusta la Comunicazione della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 di codesto Comitato Regionale del 20.03.2003, i reclami alla Commissione Disciplinare, relativi alla ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali e delle gare di Play-off e Play-out, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo. Tale disposizione deve trovare applicazione nel caso di specie in quanto trattasi di gara di Play - Out. Il reclamo in oggetto è pervenuto a codesto Comitato Regionale in data 12.6.2003 e, quindi, oltre il termine sopra indicato atteso che il Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata è del 5.6.2003. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, dichiara inammissibile il ricorso. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo che risulta già versata.
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