COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: PREACQUA PRESICCE – AMATORI CALCIO SALVE dell’1 dicembre 2001 (Reclamo della Società Amatori Calcio Salve avverso il risultato della gara riportato sul Com Uff. n 17 in data 6 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Lecce per la posizione irrego lare del calciatore LICCHELLI SALVATORE , tesserato con la Società Preacqua Presicce)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: PREACQUA PRESICCE - AMATORI CALCIO SALVE dell'1 dicembre 2001 (Reclamo della Società Amatori Calcio Salve avverso il risultato della gara riportato sul Com Uff. n 17 in data 6 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Lecce per la posizione irrego lare del calciatore LICCHELLI SALVATORE , tesserato con la Società Preacqua Presicce) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Considerato che dagli atti ufficiali risulta che il calciatore LICCHELLI SALVATORE è stato espulso al 37° del secondo tempo della gara Preacqua Presicce - Publiservice Presicce del 26 novembre 2001; - Che , pertanto , ai sensi delle vigenti norme (art. 41 n 2 C.G.S.) il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata , senza la declaratoria del Giudice Sportivo; - Che , pertanto , il cennato calciatore ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare; - Ritenuto che il reclamo proposto dalla Società Amatori Calcio Salve è meritevole di accoglimento DELIBERA - Accogliere il reclamo della Società Amatori Calcio Salve e, per l'effetto , infliggere alla Società Preacqua Presicce la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a favore dell' Amatori Calcio Salve; - Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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