COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione RECLAMI Gara PALAGIANELLO – SAN SEVERO del 20/ 1/ 22

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione RECLAMI Gara PALAGIANELLO - SAN SEVERO del 20/ 1/ 22 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'U.S. San Severo chiedeva la non omologazione del risultato e l'applicazione in danno dell'A.S. Palagianello della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in proprio favore; che a sotegno del ricorso descriveva episodi di intimidazione e di aggressione fisica presuntivamente subita da propri tesserati; che al ricorso non risulta allegata copia della ricevuta della spedizione alla squadra avversaria della raccomandata contenente il ricorso in questione prevista dall'art. 29 comma 5 C.G.S.; P Q M ai sensi dell'art.29 comma 9 C.G.S. dichiara la inammissibilità del ricorso in questione; per l'effetto conferma il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'A.S. PALAGIANELLO e delibera di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'U.S. SAN SEVERO.
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