COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ATLETICO MODUGNO – GIOV. CALCIO SANTERAMO del 2 febbraio 2002(Reclamo della Giov. Calcio Santeramo avverso la ripetizione della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 25 in data 7 febbraio 2002 del Comitato Provinciale di Bari)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ATLETICO MODUGNO - GIOV. CALCIO SANTERAMO del 2 febbraio 2002(Reclamo della Giov. Calcio Santeramo avverso la ripetizione della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 25 in data 7 febbraio 2002 del Comitato Provinciale di Bari) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Rilevato che equa e opportuna appare la decisione adottata dal Primo Giudice in merito alla ripetizione della gara ,in oggetto indicata, in quanto il direttore di gara non ha messo in atto tutto quanto era in suo potere per portare a termine la gara; .P.Q.M. D E L I B E R A - Respingere il ricorso presentato dalla Società Giov. Calcio Santeramo confermando "in toto" le decisioni del Primo Giudice; - Addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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