COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara : AGAM MELENDUGNO – G. e L. MINERVINO del 16 febbraio 2002 )Reclamo della Società Agam Melendugno avverso il risultato della gara per la posizione dei calciatori COLETTA GIULIANO e CRISTALDI ANTONIO, utilizzati irregolarmente dalla Società G. e L. Minervino).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara : AGAM MELENDUGNO - G. e L. MINERVINO del 16 febbraio 2002 )Reclamo della Società Agam Melendugno avverso il risultato della gara per la posizione dei calciatori COLETTA GIULIANO e CRISTALDI ANTONIO, utilizzati irregolarmente dalla Società G. e L. Minervino). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che dal supplemento di referto dell'arbitro risulta che , a fine gara ,a seguito di ricorso presentato dalla Società Agam Melendugno, secondo il quale erano scesi in campo con tessere false i calciatori Coletta Giuliano e Cristaldi Antonio , il direttore di gara non ha potuto riscontrare nuovamente l'identificazione dei succitati calciatori, perché non si sono presentati; Visto che nello stesso supplemento di referto l'arbitro ha riportato le reciproche accuse dei due capitani ,dalle quali si evince che esiste la possibilità di una falsificazione delle tessere; Per quanto sopra riferito si ritiene che i calciatori Coletti Giuliano e Cristaldi Antonio hanno giocato sotto falso nome e che il reclamo proposto dalla Società Agam Melendugno merita di essere accolto; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Società Agam Melendugno e, per l'effetto, infliggere alla Società G. e L. Minervino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore della Società Agam Melendugno; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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