COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: A.C. CASTROMEDIANO – ZODIACO CLUB CAVALLINO del 9 febbraio 2002 (Reclamo dell’ A. C. Castromediano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 103 e per le squalifiche inflitte ai calciatori CORALLO ANTONIO, fino al 31 dicembre 2002 , e SANTORO SERGIO, per due giornate , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 27 in data 14 febbraio 2002 del Comitato Provinciale di Lecce – Campionato Amatori)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: A.C. CASTROMEDIANO - ZODIACO CLUB CAVALLINO del 9 febbraio 2002 (Reclamo dell' A. C. Castromediano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 103 e per le squalifiche inflitte ai calciatori CORALLO ANTONIO, fino al 31 dicembre 2002 , e SANTORO SERGIO, per due giornate , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 27 in data 14 febbraio 2002 del Comitato Provinciale di Lecce - Campionato Amatori) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Letto il supplemento reso dall'arbitro, nel quale viene precisato che, all'ingiunzione rivolta dal direttore di gara al capitano di far uscire dal terreno di gioco il calciatore espulso, questi gli rispondeva evasivamente, senza assumersi alcuna responsabilità nell'eseguire tale ordine; Considerato che l'arbitro non ha subito danni fisici , per cui si può addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inflitta al calciatore CORALLO ANTONIO; Rilevato che non sono impugnabili le squalifiche inflitte a calciatori fino a due giornate ai sensi dell'art. 41 n. 3 lett. a)C. G. S.; Tanto premesso D E L I B E R A Ridurre al 31 ottobre 2002 la squalifica comminata al calciatore CORALLO ANTONIO, confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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