COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/4/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: A.S. POGGIORSINI – SPORTING ANDRIA CALCIO del 3 marzo 2002 (Reclamo dello Sporting Andria Calcio avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com Uff. n 30 in data 14 marzo 2002 del Comitato Provinciale di Bari per la posizione irregolare del calciatore QUATTROMINI FRANCESCO dell’ A. S. Poggiorsini).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/4/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: A.S. POGGIORSINI - SPORTING ANDRIA CALCIO del 3 marzo 2002 (Reclamo dello Sporting Andria Calcio avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com Uff. n 30 in data 14 marzo 2002 del Comitato Provinciale di Bari per la posizione irregolare del calciatore QUATTROMINI FRANCESCO dell' A. S. Poggiorsini). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che , da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia , è risultato che il calciatore QUATTROMINI FRANCESCO non risulta tesserato dall' A. S. Poggiorsini; Che , per quanto attiene al calciatore BOZZOLAN MARCO , lo stesso ha scontato la squalifica in data 13 gennaio 2002; Che ,avendo l' A. S. Poggiorsini schierato durante la gara in oggetto un calciatore non tesserato (Quattromini Francesco),a norma dell'art. 12 comma 5 lett a) viene inflitta a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dello Sporting Andria Calcio e, per l'effetto , infliggere all' A. S. Poggiorsini la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a favore dello Sporting Andria Calcio; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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