COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 2/11/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – TORNEO COPPA PUGLIA – RECLAMI Gara ATLETICO MODUGNO – MOLFETTA CALCIO del 18.10.2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 2/11/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - TORNEO COPPA PUGLIA - RECLAMI Gara ATLETICO MODUGNO – MOLFETTA CALCIO del 18.10.2001 Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l’A.S. Atletico Modugno lamentava la violazione dell’art. 11 del regolamento della Coppa Puglia pubblicato sul C.U. n° 3 del 2/8/2001 a pag. 69; - che la Società A.S. Molfetta Calcio ha utilizzato quale assistente dell’arbitro il Sig. Taldone Francesco nato il 2/10/35; - che la segreteria di questo Comitato, con nota protocollo 132/VT del 30/10/01 ha attestato che il Sig. Taldone Francesco risulta tesserato per la Società A.S. Molfetta Calcio in qualità di Dirigente; - che, pertanto, appare evidente la violazione di quanto previsto dal regolamento della Coppa Puglia che prescrive l’utilizzo di un calciatore per assolvere alla funzione di assistente dell’arbitro; tanto premesso DELIBERA 1) di comminare all’A.S. Molfetta Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 – 0 in favore dell’A.S. Atletico Modugno; 2) di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso.
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