COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. QUARTU SANT’ELENA ( Campionato Juniores Regionale – ) Avverso il risultato della gara Quartu S.E. / Villanovatulo del 16.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. QUARTU SANT’ELENA ( Campionato Juniores Regionale - ) Avverso il risultato della gara Quartu S.E. / Villanovatulo del 16.03.2003. La società Quartu S.E. ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che alla stessa ha preso parte, nelle file della società Villanovatulo, il giocatore Piras Pablito, nato il 07.11.1982, senza che ne avesse titolo, in quanto squalificato per quattro giornate di gara, come da C.U. n° 34 del 13.03.2003. La reclamante chiede, pertanto, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 2 a 0 a carico della stessa società Villanovatulo. La Commissione, esaminati gli atti, rileva, viceversa, che il predetto giocatore Piras Pablito partecipò a pieno titolo all’incontro per il quale è reclamo. La squalifica del medesimo, riportata con il C.U. n° 34 del 13.03.2003, infatti, avrebbe dovuto essere scontata, ai sensi dell’art. 41, n° 1 del Nuovo C.G.S., nelle gare considerate ufficiali del Campionato di 1^ Categoria, mentre il medesimo poteva essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società, disputate in giorni diversi da quelli in cui scontava la squalifica. Nella fattispecie risulta che la partita del Campionato di 1^ Categoria, successiva al provvedimento di squalifica del giocatore Piras Pablito ( Castor / Villanovatulo), fu disputata il 15.03.2003, e quindi in giorno diverso rispetto a quello di partecipazione della gara del Campionato Juniores Regionale, per cui è reclamo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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